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26/04/2011 Uncategorized

Giudici e centesimi

Scopro dal buon rectoscopy e dal suo blog Educazione cinica un’interessante – si fa per dire – sentenza di un giudice di pace patavino, tale Valeria Raudino. Almeno secondo quanto riportato dal dorso veneto del Corsera, l’avvocato Federico Gallana è riuscito a far togliere la multa per eccesso di alcol nel sangue al proprio cliente. La misurazione effettuata era di 0,57 grammi per litro di sangue, contro un limite legale di 0,5; l’avvocato ha argomentato che se è stato scritto 0,5 e non 0,50 significa che i centesimi non sono stati considerati dal legislatore, che quindi 0,57 deve essere arrotondato a 0,5, e insomma la multa non s’aveva da fare. Chiosa il giornalista Giovanni Viafora: «Di fronte a questa obiezione di principio il giudice non ha potuto fare altro che dare ragione al ricorrente».

Dopo l’esposizione dei fatti, iniziamo a parlare un po’ di matematica vera. Potrà sembrare strano, ma è corretto dire che 0,5 e 0,50 sono due numeri diversi quando si tratta di risultati di una misura! Ne avevo parlato alcuni anni fa sul mio blog principale, qui trovate l’articolo rimesso un po’ in sesto. In poche parole, se io scrivo 0,50 vuol dire che potete fidarvi che la seconda cifra decimale è proprio uno zero, e quindi la misura che ho fatto è tra 0,495 e 0,505, se sto arrotondando al valore più vicino, oppure tra 0,500 e appena sotto 0,51, se sto arrotondando per difetto. Il punto è che questa convenzione si applica alla misura, appunto, e cioè allo 0,57 rilevato: valore che potrebbe essere compreso tra 0,565 e 0,575 oppure più probabilmente tra 0,57 e appena sotto 0,58, vanificando teoricamente gli sforzi dell’avvocato. D’altra parte la legge è (stranamente) chiara: il testo recita infatti

«Chiunque guida in stato di ebbrezza e’ punito, ove il fatto non costituisca piu’ grave reato:
a) con l’ammenda da euro 500 a euro 2000 e l’arresto fino a un mese, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l).»

Appunto chiunque – ma a quanto pare non il giudice né il giornalista – dovrebbe tradurre in formule quella frase come « 0,5 < TA ≤ 0,8 », dove TA è il tasso alcolemico, tanto più che il comma successivo parla di tasso alcolemico «superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per
litro (g/l)» e si vede perfettamente come i limiti siano da considerarsi continui e non discreti.

Tutto male, insomma? Direi proprio di sì, soprattutto perché in un caso appena diverso l’avvocato della difesa potrebbe avere avuto buon gioco. Infatti nella tabella ufficiale del ministero della Salute vediamo che si parla di valori da 0,5 a 0,8 e da 0,9 a 1,5; in questo caso, se l’imputato aveva un tasso alcolemico pari a 0,87, portare come prova questa tabella e riuscire a scampare la sanzione più elevata sarebbe forse potuto essere possibile. Peccato che nel caso in questione le fasce sotto sono 0,3-0,4 e poi (quindi sopra il limite di 0,5) 0,5-0,8, quindi il nostro 0,57 rimane comunque nella fascia sanzionabile.

La morale della favola è evangelica: «I figli di questo mondo, infatti, verso i loro pari sono più scaltri dei figli della luce» (Lc 16,8). I figli di questo mondo sanno sfruttare la matematica per i loro scopi; imparate anche voi a farvi valere!

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