La Corte Costituzionale ha già esplicitamente affermato alcune cose: che una persona capace di intendere e volere «può già decidere di lasciarsi morire chiedendo l’interruzione dei trattamenti di sostegno vitale e la sottoposizione a sedazione profonda continua» fino al momento della morte naturale e che il Parlamento deve intervenire per emanare una legge organica, cosa che la Consulta non può certo fare (è l’ABC della separazione dei poteri). Visto che a quanto pare il Parlamento da quell’orecchio non ci sente, l’Associazione Luca Coscioni ha deciso di raccogliere le firme (anche digitali, usando SPID) per un referendum. Ma la cosa può funzionare? Ho dei forti dubbi.
Se passasse il quesito referendario, la nuova formulazione dell’articolo 579 del Codice penale (omidicio del consenziente) diventerebbe
Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con le disposizioni relative all’omicidio [575-577] se il fatto è commesso:
1. Contro una persona minore degli anni diciotto;
2. Contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un’altra infermità o per l’abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti;
3. Contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno [613.2]
A prima vista sembrerebbe tutto ok: in pratica si otterrebbe la non punibilità del medico che acconsente alla richiesta di morire da parte del malato terminale. Per i minorenni e i malati di Alzheimer che pure avessero scritto in precedenza di voler morire le cose resterebbero comunque come adesso, ma come ho citato sopra la Consulta ha già detto che le leggi attuali non sono non conformi alla Costituzione. [Un inciso. Questo non significa che non possa esserci una legge che permetta il suicidio assistito per queste persone, ma semplicemente che la legge in questione deve essere scritta in modo da rispettare la Costituzione.] Il problema è che fatta così la legge diventerebbe troppo ampia: io potrei chiedere a qualcuno di uccidermi per una qualunque ragione, anche se sono sano come un pesce. Non sono certo un costituzionalista, ma mi sa che questo non rispetti l’articolo 32, comma 2, quando dice «La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.» – lo stesso comma che presumo sia stato sfruttato per la sentenza all’inizio. Ergo, io aspetto di vedere se il quesito sarà ammesso prima di decidere il da farsi, e non firmo.