Quello che non dicono sul referendum per l’eutanasia

La Corte Costituzionale ha già esplicitamente affermato alcune cose: che una persona capace di intendere e volere «può già decidere di lasciarsi morire chiedendo l’interruzione dei trattamenti di sostegno vitale e la sottoposizione a sedazione profonda continua» fino al momento della morte naturale e che il Parlamento deve intervenire per emanare una legge organica, cosa che la Consulta non può certo fare (è l’ABC della separazione dei poteri). Visto che a quanto pare il Parlamento da quell’orecchio non ci sente, l’Associazione Luca Coscioni ha deciso di raccogliere le firme (anche digitali, usando SPID) per un referendum. Ma la cosa può funzionare? Ho dei forti dubbi.

Se passasse il quesito referendario, la nuova formulazione dell’articolo 579 del Codice penale (omidicio del consenziente) diventerebbe

Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con le disposizioni relative all’omicidio [575-577] se il fatto è commesso:
1. Contro una persona minore degli anni diciotto;
2. Contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un’altra infermità o per l’abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti;
3. Contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno [613.2]

A prima vista sembrerebbe tutto ok: in pratica si otterrebbe la non punibilità del medico che acconsente alla richiesta di morire da parte del malato terminale. Per i minorenni e i malati di Alzheimer che pure avessero scritto in precedenza di voler morire le cose resterebbero comunque come adesso, ma come ho citato sopra la Consulta ha già detto che le leggi attuali non sono non conformi alla Costituzione. [Un inciso. Questo non significa che non possa esserci una legge che permetta il suicidio assistito per queste persone, ma semplicemente che la legge in questione deve essere scritta in modo da rispettare la Costituzione.] Il problema è che fatta così la legge diventerebbe troppo ampia: io potrei chiedere a qualcuno di uccidermi per una qualunque ragione, anche se sono sano come un pesce. Non sono certo un costituzionalista, ma mi sa che questo non rispetti l’articolo 32, comma 2, quando dice «La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.» – lo stesso comma che presumo sia stato sfruttato per la sentenza all’inizio. Ergo, io aspetto di vedere se il quesito sarà ammesso prima di decidere il da farsi, e non firmo.

3 pensieri su “Quello che non dicono sul referendum per l’eutanasia

  1. procellaria

    Cosa significhi “La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.” non credo sia universalmente condiviso, per esempio nello stesso caso che poni, cioè “chiedere a qualcuno di uccidermi per una qualunque ragione, anche se sono sano come un pesce” per me non porrebbe problemi di rispetto della persona, perché per me il rispetto della persona significa non compiere azioni contro la sua volontà o detto altrimenti agire in osservanza del suo consenso (con tutte le assicurazioni e condizioni necessarie ad accertarsi che sia espresso in piena libertà, etc.). So bene tuttavia che in un paese di tradizione cattolica, familista e collettivista, la concezione di cosa sia il rispetto per la persona potrebbe essere molto diverso da quello che significa per me.
    In ogni caso, lo scopo di chi propone il referendum è forzare il parlamento(*) a proporre una legge organica che regolamenti l’eutanasia in modo analogo a quanto avviene in altri paesi europei, che in quel caso sarebbero costretti a fare proprio per restringere e definire le condizioni di applicazioni dello strumento a uno stato di maggiore condivisione rispetto a come rimarrebbe in seguito a una eventuale vittoria del sì.

    (*) ormai da qualche decennio (direi almeno da Tangentopoli) il parlamento vive in uno stato di inettitudine e depotenziamento preoccupante, come si è visto in modo plateale negli ultimi 18 mesi. Il mio dubbio sul referendum sta proprio nell’inefficienza e nel costo economico di questo mezzo (oltre ai dubbi sul raggiungimento del quorum), quando dovrebbe essere compito di chi sta in parlamento essere portatore delle istanze della popolazione. Per dire, io con un certo disgusto, per firmare mi sono recato a uno stand del Movimento 5 Stelle e allora mi sono chiesto: “capisco che voi M5S vivete in uno stato di inconsapevolezza e confusione permanente, ma se sostenete, o almeno una parte di voi sostiene, la raccolta di firme per il referendum sull’eutanasia, allora perché non vi muovete in parlamento, dove siete forza di maggioranza relativa, per definire una legge in quel senso? Non eravate voi quelli che volevano ridurre i costi della politica? Avete idea di quanto costi l’organizzazione di un referendum?”

    1. .mau. Autore articolo

      Come ho scritto, sei così sicuro che la Consulta accetterebbe questo quesito referendario? Il punto (per cui cercare di “dare spallate al sistema ” non funziona) è questo.

      1. procellaria

        Questo dipende dai pregiudizi di chi compone la Corte Costituzionale, perché il testo in sé può essere interpretato in qualsiasi modo, data la vaghezza e la contraddittorietà, direi anche la pavidità e insensatezza di alcuni passaggi, della Carta Costituzionale.

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