Su Valigia Blu, Bruno Saetta spiega la decisione della Corte di Giustizia europea su una richiesta da parte della Polonia (fatta nel 2019…) a proposito dell’articolo 17 dell’ormai famosa direttiva copyright. La Polonia chiedeva che fossero abolite le norme per cui i fornitori di servizi digitali devono attivarsi per fare in modo che nei loro servizi non siano disponibili opere in violazione dei diritti d’autore, o in subordine, se queswto non fosse tecnicamente possibile perché l’articolo non sarebbe rimasto in piedi, abolire tutto l’articolo. La ragione della richiesta era semplice: per controllare preventivamente tutto il materiale postato dagli utenti, i fornitori di servizi sarebbero stato costretti ad applicare sistemi di filtraggio automatico, cosa che sarebbe andata contro il diritto alla libertà di espressione e di informazione degli utenti.
La Corte di Giustizia europea ha respinto la richiesta, e quindi le cose restano come ora. È però importante capire come ha giustificato la sua decisione, perché si scoprono molte cose. Innanzitutto, il filtraggio preventivo è in effetti una limitazione al diritto alla libertà di espressione e di informazione degli utenti; quello che fa la direttiva è trovare un punto di compromesso tra questi diritti fondamentali e quelli dei proprietari dei contenuti. Attenzione: diritti dei proprietari, non degli autori! Saetta ricorda tra l’altro che se le aziende del copyright ci tengono a precisare che anche loro difendono i diritti fondamentali – un caro saluto a Enzo Mazza, già che ci sono… – il relatore ONU per i diritti culturali ha fatto presente che nel campo della proprietà intellettuale i diritti fondamentali sono solo i diritti morali, vale a dire affermare che l’opera è mia. E questi diritti, a differenza di quelli economici, non sono trasmissibili.
La seconda cosa da notare è che proprio perché si afferma che c’è una limitazione ai diritti degli utenti si ammette implicitamente che il filtraggio automatico è imposto dalla direttiva: altrimenti il problema non si porrebbe. Eppure, come leggete per esempio qui, l’ineffabile relatore Axel Voss aveva twittato dicendo che questo era una falsità e che quindi non ci fosse più motivo per non approvare la direttiva. (Come? il tweet originale non esiste più? Ah, signora mia, che vergogna! Non ci si può fidare di nessuno!) Vabbè, ma tanto questo lo sapevamo già.
Seguono infine i paletti (o se preferite, le garanzie) a tutela degli utenti finali: dalle segnalazioni dei titolari dei diritti che devono essere circostanziate (insomma, non basta dire “avete roba mia”) al non dover bloccare i contenuti leciti (e una parodia è un contenuto lecito) a un meccanismo di reclamo funzionante se qualcuno cancella del materiale che riteniamo essere lecito. Ma soprattutto, i fornitori non hanno alcun obbligo di sorveglianza generale dei contenuti immessi dagli utenti. Non sono loro a dover giudicare se un contenuto è stato caricato illegalmente, ma i giudici.
Il tutto funzionerà? Probabilmente no. Quello che pare certo è che al momento le uniche implementazioni della direttiva che rispettano questi principi sono l’austriaca e la tedesca. Quella italiana no, ma non lo sono neppure la francese e la spagnola che pure dicevano di essere stati bravissimi. Aspettatevi altri ricorsi…