La legge italiana vieta la pubblicazione di sondaggi nei quindici giorni precedenti le elezioni. Fin qua nulla di male, anche perché un sondaggio bene esposto può cambiare di molto le carte in tavola, convincendo molta gente che andare a votare è inutile.
Più precisamente, la legge 28/2000 all’articolo 8, comma 1 recita:
«Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sullesito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.»
A me sembra chiaro che lo spirito della legge è di dire “non è che tu puoi fare un sondaggio sedici giorni prima del voto, tenertelo in saccoccia e pubblicarlo tre giorni prima del voto”. Però, se il sondaggio è stato reso pubblico prima dello stop ufficiale, non vedo nulla di male a lasciarlo pubblico. Per la PresConsMin, invece, non è così. Come potete vedere andando su www.sondaggielettorali.it, trovate questo avviso: «L’attività del sito www.sondaggipoliticoelettorali.it è sospesa in applicazione dell’art.8 della legge 22 febbraio 2000, n.28 e delle delibere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 33/08/CSP del 21 febbraio 2008, pubblicata sulla G.U. n.47 del 25 febbraio 2008 e n. 34/08/CSP del 6 marzo 2008, pubblicata sulla G.U. n.59 del 10 marzo 2008.. Sono andato anche a leggere la delibera del Garante, che continua a dire semplicemente “è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi demoscopici sullesito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori”. A questo punto tutte le mie notiziole sugli scenari possibili nelle varie regioni sono evidentemente fuorilegge, visto che sto “diffondendo” i risultati. C’è qualche avvocato che mi può fare da patrocinatore?
Ah, la legge 28/2000 è quella della par condicio. Una ragione in più per SilvioB per eliminarla.