Leggo da Marco d’Itri che l’AGCM (il Garante per la Concorrenza) nel suo bollettino 8/2012 ha ordinato agli Internet Service Provider l’oscuramento del sito privateoutlet.com e siti collegati. Mentre sui siti di scommesse e simili non ho mai avuto molto da dire se non considerazioni generiche, questa volta ho un’esperienza (quasi) diretta.
Private Outlet è uno dei millanta siti di offerte scontatissime accessibili solo agli iscritti, e uno dei tanti che mia moglie ha usato. L’anno scorso Anna comprò un paio di scarpe (o di stivali, non ricordo): la carta di credito fu subito addebitata, ma la roba arrivò vari mesi e non so quanti solleciti. Anna voleva togliersi dalla loro mailing list: peccato che non ci fossero istruzioni a proposito. Scrisse loro chiedendo ai sensi della legge italiana sulla privacy di togliere il suo nome dalla lista: nessuna risposta (e mail di offerte che continuavano ad arrivare). Io purtroppo sono pigrerrimo, perché altrimenti (1) avrei cambiato il suo indirizzo email in anna@example.com e (2) avrei fatto una segnalazione al Garante. Fortunatamente l’hanno fatta in tanti altri, sono solo contento di questo blocco, che può essere facilmente eluso – basta cambiare risolutore DNS… – ma almeno è un primo passo.
P.S.: Quintarelli si chiede: «se e’ uno che truffa, non e’ meglio disporre agli intermediari di pagamento di NON processare i pagamenti ?». Indubbiamente. Ma l’AGCM può fare una cosa del genere? Secondo me no, tanto che nel provvedimento c’è scritto «c) ai sensi dellart. 27, comma 2, del Codice del Consumo e dellart. 3, comma 1, del DecretoLegislativo 19 marzo 2001, n. 68, che lAutorità per lidentificazione dei soggetti sopra individuati si potrà avvalere della collaborazione del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza, affinché provveda ad ogni attività a ciò necessaria». È vero che si parla di “identificazione”, ma è la base di partenza per una denuncia non “contro ignoti”, no?
Ultimo aggiornamento: 2012-03-15 10:16