Femminicidio
Sono andato a vedere il Codice penale e ho scoperto che l’articolo 577 bis dice
Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali è punito con la pena dell’ergastolo. Fuori dei casi di cui al primo periodo si applica l’articolo 575. Si applicano le circostanze aggravanti di cui agli articoli 576 e 577.
Come vedete, a differenza di quanto è capitato con quell’obbrobrio giuridico dell’omicidio stradale, qui non si è inserita una nuova categoria di reato ma si sono inasprite le pene per una certa fattispecie. Poi io sarei stato più generico e avrei parlato di “partner più debole” (che nel 90% dei casi sarebbe comunque una donna), e soprattutto non avrei intitolato “femminicidio” l’articolo in questione, ma questa è un’altra storia: purtroppo le leggi si scrivono sull’emozione del momento. Vannacci tutto questo lo sapeva? Sono pronto a scommettere di no, ma tanto non cambierebbe nulla: quello che conta è che ha potuto avere il suo ennesimo quarto d’ora di celebrità.

Stamattina nella sezione “lotta nel fango” (no, scusate, “Per te”) di Twitter (no, scusate, X) ho trovato 
Se ho capito bene – confesso che non sto seguendo la vicenda – la 