DAT ma non troppo

Nonostante il brainstorming del mio socialino di nicchia, non sono riuscito a capire perché nel caso di sciopero della fame laO m DAT non vengono più applicate quando la persona è incapace di intendere e volere. Cito dalla risposta del comitato per la bioetica:

«Nel caso di imminente pericolo di vita, quando non si è in grado di accertare la volontà attuale del detenuto, il medico non è esonerato dal porre in essere tutti quegli interventi atti a salvargli la vita. La stessa Corte Europea dei Diritti Umani (Cedu) ha sostenuto di recente che: “né le autorità penitenziarie, né i medici potranno limitarsi a contemplare passivamente la morte del detenuto che digiuna”». […] «subordinate all’ottenimento di beni o alla realizzazione di comportamenti altrui, in quanto utilizzate al di fuori della ratio della legge».

A questo punto a che serve fare la DAT? O meglio, cosa permette di rifiutare? Se il punto è che cibo e idratazione devono essere sempre garantite, riesco a capire perché in pratica gli si sospenderebbe coattamente lo sciopero della fame. Del resto, possiamo pensare a cosa succede con un anoressico. Ma la seconda frase mi pare un po’ strana. Voi che ne pensate?

Ultimo aggiornamento: 2023-03-10 14:00

11 pensieri su “DAT ma non troppo

  1. Mauro ( un altro )

    Suppongo che le regole valgano fino a quando fanno comodo a chi le applica…

    ” secondo questa tesi, il testamento biologico di Cospito non sarebbe valido in quanto non espresso con convinzione etica ma per ottenere un risultato.”
    contro
    “il diritto di vivere senza subire trattamenti sanitari contro la propria volontà «costituisce un principio costituzionale fondamentale del nostro ordinamento».

    A me piacerebbe che quando fanno queste cose, gli si mettessero di fronte più casi diversi per vedere se le regole per applicare le regole sono generali o arbitrariamente valide per il singolo caso ( mediatico). es.
    Cospito verso un no-vax che è libero di morire di fame perchè rinunciando ad un trattamento sanitario non può lavorare ne partecipare alla vita sociale.

    1. Janis Nisii

      Al di là che si sia d’accordo o meno, qualsiasi ragionamento su un tema così delicato deve essere colto e presupporre qualche conoscenza sui nostri principi giuridici, altrimenti tanto vale parlare di scemenze.

  2. Janis Nisii

    La seconda frase parla di ratio della legge. Se ti sembra strana è solo perché non concordi con la ragion d’essere della legge. Qual è questa ratio secondo te?

    1. .mau. Autore articolo

      Ovviamente non so quale sia la ratio della legge, e non posso nemmeno saperlo con il testo di legge sottomano. (Tipicamente la ratio la si trova nella relazione sul disegno di legge. Dal mio punto di vista non ha senso, ma le cose funzionano così). D’altra parte non ho espresso nessun parere, e ho esplicitamente scritto “non sono riuscito a capire perché”. E no, la risposta non può essere “perché quella è la ratio della legge”, ma qualcosa tipo “perché la ratio della legge dice X Y Z”.

      1. Janis Nisii

        No Mau, non puoi nemmeno saperlo non perché non hai una frasetta riassuntiva. La ratio non si trova, nella sua interezza, da nessuna parte. Perché, anche se qualcuno volesse spiegarla, bisogna conoscere l’ordinamento in cui la norma va ad inserirsi, i suoi principi (tutti, o i principali) e i beni e interessi che questi tutela. Non è che solo per essere matematici e astrofisici bisogna studiare eh ;)

        1. .mau. Autore articolo

          Beh, no. Non ho problemi a immaginare leggi contraddittorie sia rispetto ad altre leggi che in sé stesse, che non esistono ricette precotte e che quindi bisogna studiare. Ma il comitato di bioetica raccoglie esperti « in ambito filosofico, giuridico, medico e teologico », quindi non solo legali. E se mi parlano della ratio della legge senza dare riferimenti puntuali, non stanno facendo giurisprudenza ma teologia, anzi dogmatismo perché anche in teologia bisogna studiare.

  3. Mauro ( un altro )

    quindi, se non si è colti e giuristi, non si possono chiedere dei “disegnini” per capire i “casi d’uso” in cui ci si potrebbe ritrovare ?
    Guardandone solo uno alla volta è facile coprire tutto anche con una “coperta corta”.

    1. Janis Nisii

      In realtà non conosco affatto questa normativa, quindi non dovrei parlare, ma immagino che la sua ratio risieda nella protezione della dignità umana. La dignità di non vedersi somministrare cure dolorose e penose, di non subire un accanimento terapeutico, ecc. Il tutto nell’ambito di un ordinamento che mette al primo posto il rispetto della vita umana anche contro il volere di chi non ha rispetto per se stesso, che è poi la ragione per cui non puoi venderti un rene per fare soldi anche se al limite possiamo comprendere (e approvare) la ragione per cui qualcuno possa ritenere preferibile farlo. E’ la ragione per cui il suicidio non è un reato solo perché il reo muore (e quindi il reato si estingue nel momento in cui viene commesso), ma per esempio non puoi spararti impunemente su un piede.
      Se difendo la dignità e la vita umana, non difendo allo stesso modo altre istanze, pur comprensibili e teoricamente condivisibili, ma non degne di uguale protezione. Quindi, ok la protesta nonviolenta, e ok voler condizionare qualcuno o ottenere qualcosa (comportamenti e beni magari importantissimi per quella persona), ma in questi casi prevale la protezione della vita umana e il dovere del medico di curare. Se sperate che ci sia un ragionamento scientifico dietro, siete fuori strada. Il diritto è qualcosa di umano e non troverà mai dimostrazioni incontrovertibili. Si fonda su determinati valori etici così come li sente la maggioranza di un popolo in un determinato periodo storico.
      Tornando a noi, la legge intende proteggere la dignità umana ma non l’utilizzo del sacrificio della propria vita per ottenere qualcosa (che in italiano si chiama ricatto -scherzo), perché per quanto condivisibili, come la protesta nonviolenta, non superano il valore che quel sistema giuridico attribuisce alla vita umana.

      1. Mauro ( un altro )

        Io non entro nel merito della questione, ho solo esternato la mia perplessità su come le regole siano ( o almeno sembrino ai profani, ma comunque soggetti a tali regole ) quantomeno “flessibili” e per “spiegarle” sarebbe meglio esplicitare dei vari casi d’uso che col tempo si possono presentare. Io ne ho suggeriti due che mi sembrano trattati in modo diverso, ma potrebbero essercene molti altri.
        Non è con spiegazioni “forbite” ed incomprensibili ai più che si possono spiegare, ma con esempi concreti, il più possibili vicini all’attualità.

  4. Stefano Scardovi

    IMHO il legislatore intendeva tutelare la scelta di abbreviare le proprie sofferenze evitando pratiche sanitarie giudicate sproporzionate.
    In questo caso la volontà evidente non è quella prevista dalla legga bensì di ottenere un miglior trattamento.
    A questo punto, e ribadisco IMHO, la legge non può applicarsi e il trattamento diventa obbligatorio.

    1. Mauro ( un altro )

      da “ignorante”, probabilmente non è nello “spirito” della legge sul fine vita, ma io pensavo ( forse ingenuamente ) che il TSO fosse per i malati mentali e prevalesse il diritto di scelta sulle terapie.
      Evidentemente chiunque non asseconda la narrazione comune è un malato mentale :-(

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