Suicidio assistito: qualcuno mi spiega?

Per chiarire subito le cose: in questo post non entro nel merito dell’azione di Marco Cappato che portò DJ Fabo in Svizzera in modo che potesse accedere al suicidio assistito: parlo della sentenza di ieri che dà undici mesi al Parlamento per promulgare una legge, perché «l’attuale assetto normativo concernente il fine vita lascia prive di adeguata tutela determinate situazioni costituzionalmente meritevoli di protezione e da bilanciare con altri beni costituzionalmente rilevanti».

È vero che io non sono un costituzionalista, ma non sono riuscito a capire la logica. L’articolo 580 del Codice penale non punisce solo chi istiga al suicidio, ma anche chi «ne agevola in qualsiasi modo l’esecuzione». Quello che avevo capito è che i giudici di Milano avevano assolto Cappato (leggasi, la sua azione non era un’agevolazione al suicidio) ma allo stesso tempo avevano sollevato un dubbio di incostituzionalità sulla legge. Ora pare che la Consulta dica “in effetti l’articolo così com’è scritto funziona male, per favore aggiustatelo in fretta”. Ma cosa succede se il Parlamento non aggiusterà (in modo costituzionalmente corretto)? Per quello che capisco io, si sarà perso un anno e saremo punto e daccapo. A questo punto non valeva la pena di esplicitare quali erano le parti non costituzionali?

7 pensieri su “Suicidio assistito: qualcuno mi spiega?

  1. Mestesso

    Da quel che ho capito parte nasce dal fatto che i giudici milanesi hanno usato una formula ambigua nell’assoluzione (e contestuale richiesta alla Corte). La corte non ha nessun interesse ad aprire il vaso di Pandora della definizione etica di cosa sia o no lecito ed ha rimpallato il tutto (il problema non sta in cosa dice la Carta, ma cosa non dice e non precisa, tipo dove si ferma l’istigazione e dove la “facilitazione”).

  2. Isa

    Da https://milano.repubblica.it/cronaca/2018/10/24/news/dj_fabo_aiuto_al_suicidio_consulta_marco_cappato-209848379/:
    «Il 14 febbraio 2018 la Corte di Assise di Milano decide che gli atti del processo vanno rinviati alla Corte costituzionale per esprimere un giudizio di costituzionalità della norma. Per Cappato, quindi, non c’è né assoluzione né condanna.»
    Questo intanto corregge l’affermazione secondo cui Cappato “è stato assolto”, perché non è così; ma forse ti riferivi obliquamente al fatto che le Assise, in prima istanza, avevano richiesto l’archiviazione, mentre il GIP ha ritenuto di rinviarlo a giudizio (e secondo me lo ha fatto apposta, prevedendo il sollevamento dell’eccezione e il suo esito, ma è un’illazione tutta personale).
    Quanto al fatto che il codice penale punisce anche chi «agevola in qualsiasi modo l’esecuzione» [del suicidio], a leggere qua e là la giurisprudenza pare che si tratti più di casi di agevolazione per omissione (i.e. potevo salvare la tal persona ma non l’ho fatto), ma è ovvio che lo dico appunto da rapida spulciatrice del web e non certo da esperta; a me tuttavia non sembra così oscura, la Consulta, quando dice che attualmente sono “prive di adeguata tutela determinate situazioni costituzionalmente meritevoli di protezione”, le quali sono “da bilanciare con altri beni costituzionalmente rilevanti”. Per come la vedo io, il bene costituzionalmente rilevante della vita, a cui non si può attentare né uccidendo, né istigando al suicidio, va bilanciato con il diritto altrettanto costituzionalmente rilevante a decidere di sé e della propria esistenza corporale (quindi anche della sua fine), che attualmente invece non gode di tutela. Ma sarò lietissima di leggere qui pareri di veri esperti, sperando che ne arrivino.

    1. .mau. Autore articolo

      Ecco, è proprio questo che non mi torna.
      Se “non c’è stata assoluzione né condanna”, qualunque sarà la legge che eventualmente uscirà dal Parlamento essa non potrà essere retroattiva. Né mi pare che si potrà dire che lo spirito della legge precedente è stato esplicitato dalla nuova legge: paradossalmente questo è quello che può fare la Consulta ma che in questo caso non ha fatto. Quindi?

      1. Isa

        Wait a sec: l’udienza è stata rinviata al 24 settembre 2019, e il principio di irretroattività della legge penale conosce deroghe. In particolare: «…qualora, per il principio del favor rei, le nuove norme depenalizzino, mitighino o comunque correggano in senso favorevole al reo precedenti disposizioni». C’è scritto sull’enciclopedia il cui capo sei tu, eh ;) In questo caso è evidente che se si facesse una legge che nella forma e nella sostanza depenalizza alcuni aspetti del concorso al suicidio, Cappato ne beneficerebbe. La cosa scoraggiante, per me, è che non me lo vedo proprio, questo parlamento che fa una legge sensata sul fine vita.

        1. Mestesso

          Nessun parlamento: queste cose (i problemi etici) hanno scarsi ritorni di immagine ed immani problemi di veti incrociate ed imboscate. Si fanno se sono obbligati, indipendentemente dalla cialtronaggione di questo o quel partito. E quando li si fa, li si annacqua il più possibile,

          1. Isa

            Divorzio, aborto e unioni civili avevano gli stessi problemi, a spanne (diversi ma equivalenti), eppure a forza di dai e dai le leggi si son fatte. Bisogna avere pazienza, da noi più che altrove, ma prima o poi ci si arriverà. Firmato, ScoraggiataMaOttimista68

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