Senza ritegno

Tra le varie misure approvate giovedì scorso dal consiglio dei ministri c’è anche il decreto legislativo attuativo della direttiva europea sul copyright, quello per cui si erano dimenticati di audire Wikimedia Italia e Creative Commons Italia. Tra i toni trionfalistici del comunicato possiamo leggere

Nel recepire la direttiva europea, il decreto prevede, nello specifico, che il materiale derivante da un atto di riproduzione di un’opera di arte visiva, per la quale sia stata superata la durata della tutela, non sia soggetto al diritto d’autore o a diritti connessi, a meno che non si tratti di opera originale frutto della creazione intellettuale propria del suo autore. Ciò permette la diffusione, la condivisione online e il libero riutilizzo di copie non originali di opere d’arte divenute di pubblico dominio

Di per sè questo è quanto scritto nell’articolo 14 della direttiva europea, e quindi non c’è nulla di strano, anche se finché non sarà pubblicato il testo del d.lgs non possiamo sapere se si sono ricordati di aggiungere i palazzi… Quello che però viene esplicitamente aggiunto nel comunicato è l’inciso

ferme restando le altre discipline specifiche in materia di utilizzazione di immagini digitali del patrimonio culturale.

A parte l’obbrobrio di “utilizzazione” – già “utilizzo” per me è troppo… – volete una traduzione in italiano? “Codice dei beni culturali e del paesaggio“: per gli (eventuali) amici, il Codice Urbani poi modificato da Art Bonus. Se andate a leggere gli articoli 107 e 108 scoprirete che continuerà a essere richiesto un canone per fare foto, visto che il canone non ha a che fare con il diritto d’autore. Io non sono così esperto di diritto da poter affermare con sicurezza che l’Unione Europea potrebbe far partire una procedura di infrazione, visto che la direttiva chiedeva per l’appunto la libertà di uso; ma sicuramente parlare di “libero riutilizzo” è una presa per i fondelli. Sapevàtelo.

Aggiornamento: (11 agosto) qui trovate il testo approvato.

Ultimo aggiornamento: 2021-08-11 12:05