Omicidio stradale

E così il DDL sull'”omicidio stradale” è stato approvato al Senato, dopo che il PresConsMin ha fatto mettere la fiducia. Detto in altro modo, Renzi ritiene che quella legge sia una parte fondamentale del percorso del proprio governo.

Beh, io continuo a pensare che invece sia un’idiozia mediatica. Per quanto mi riguarda, i morti sono morti, e non ne voglio vedere di serie A e di serie B. Questo non significa che gli omicidi siano tutti uguali: non per nulla nel nostro ordinamento giudiziario ci sono le circostante attenuanti e aggravanti che modificano il calcolo della pena. Se la nuova legge avesse semplicemente detto “hai investito uno mentre guidavi in stato di ebbrezza? La pena di viene aumentata di tot”, sarei stato perfettamente d’accordo. Avrei capito anche se casi come questo venissero considerati dolo e non colpa: dovresti saperlo bene che un’automobile è una tonnellata di roba, mica bruscolini. Ma evidentemente queste modifiche non sarebbero per l’appunto state abbastanza mediatiche, e quindi si sono dovuti introdurre nuovi articoli nel codice penale. Ditela come volete, ma la cosa a me non piace per nulla.

Ultimo aggiornamento: 2016-03-03 14:07

21 pensieri su “Omicidio stradale

  1. mestesso

    Guardala così: la legge prima di questa, con molte aree grigie, veniva applicata con tutte le attenuanti possibili immaginabili che nel vecchio ordinamento equivalevano ad una assoluzione nel 99% dei casi (il restante 1% era per casi tremendi tipo uno che falciava una intera famiglia che attraversava sulle striscie in pieno giorno col semaforo verde da un furgone rumeno).

    Qui se non altro si toglie dalle mani degli avvocati (e del giudice che controfirmava) la francamente eccessiva discrezionalità accordata. Tengo a precisare che nella vicina Svizzera, a parità di reato, da decenni a questa parte la macchina te la fanno usare solo se siedi sul sedile posteriore. In Italia fino ad ora qualunque sia il numero di vittime che l’investitore avesse mietuto per qualsiasi ragione, al massimo ti sospendevano la patente per un anno. Con tutta franchezza, è una palese ingiustizia.

    1. Barbara

      Un paio d’anni fa una signora settantenne ha ammazzato un giovanotto in bici, e non se n’è accorta. E’ stato solo quando è arrivata e ha parcheggiato che qualcuno le ha fatto notare il paraurti piegato e schizzato di sangue.

      Siccome quelli del Piccolo l’archivio lo tengono in ordine, è venuto fuori che la stessa tizia aveva già accoppato una persona, nello stesso modo e anche più o meno nello stesso punto, una decina d’anni prima.

      Non so se era il caso di cambiare il codice penale, ma il concetto che “se hai ammazzato per colpa tua qualcuno d’ora in poi vai coi mezzi” mi pare più che ragionevole.

      1. .mau. Autore articolo

        «il concetto che “se hai ammazzato per colpa tua qualcuno d’ora in poi vai coi mezzi” mi pare più che ragionevole.»

        Su quello nulla da eccepire, che si dovesse o no cambiare il codice penale.

    1. .mau. Autore articolo

      @ivo: se a parità di colpa (o di dolo) l’omicida ottiene pene diverse a seconda del tipo di omicidio commesso, l’ucciso vale di più o di meno.
      @mestesso: se mi dici di sbattere in gattabuia coloro ai quali è stata ritirata la patente e continuano a guidare, non vedo il problema: reiterazione di reato. Ma questo non ha a che fare con l’omicidio.

      1. mestesso

        .mau. non confondere le acque. il ritiro della patente è un atto amministrativo non penale. Guidare senza patente infatti non è un reato penale, ma una sanzione aministrativa trattata in modo speciale (che può comportare un reato come pena accessoria).

        Il reato NON è guidare senza patente, ma uccidere qualcuno con l’auto: quindi se guidi senza patente non reiteri proprio niente ;-). Inoltre il tutto c’entra un tubofischio col fatto che prima di questa legge (che ha i suoi problemi…) tu potevi far fuori con un autobus una ventina di persone e l’anno dopo guidi senza problemi (se non sei rumeno, o meglio se non ti puoi permettere un avvocato non d’ufficio).

        “l’ucciso vale di più o di meno”

        qui andiamo sul grezzo assai: il codice penale NON attribuisce uno specifico valore alla persona uccisa, ma al modo in cui viene uccisa. Discorsi di questo tipo valgono ESCLUSIVAMENTE sul civile. Che, ricordo a tutti quanti, se come nel 99% dei casi avveniva il reo veniva prosciolto dal penale, non veniva aperto come procedimento automatico ma gli eredi della vittima dovevano avere l’accortezza di aprire indipendentemente dalla causa penale in corso.

        1. .mau. Autore articolo

          (a) quando parlo di morti di serie A e di serie B non parlo dei risarcimenti civili ma delle sentenze penali sugli omicidi, come mi pareva fosse più che chiaro dai commenti, sentenze che sono appunto indipendenti dalle cause civili e che del resto non sono state toccate da questa legge.
          (b) vuoi dire che se ti è stato detto che non puoi guidare causa incidenti per aver bevuto troppo e ammazzi qualcuno, la sanzione amministrativa non conta nulla perché non è penale?

          1. mestesso

            b) dico che un anno di sanzione amministrativa per aver ammazzato uno in questo modo è troppo poco (a parte il fatto che conosco gente che guida lo stesso con la patente sospesa…).

  2. Ivo Silvestro

    Dissento su tutto. Il passaggio dalla pena al diverso valore dell’ucciso non vale per il diritto penale: se uno è recidivo la pena è aumentata, ma non è che la seconda vittima valga più della prima. Poi in quel “a parità di colpa” ci puoi mettere dentro tutto…

    1. .mau. Autore articolo

      cosa c’entra la seconda vittima? Io sto paragonando me ucciso da un ubriaco in macchina e il mio gemello ucciso da un ubriaco che gli ha sparato. Dal mio punto di vista i due omicidi devono avere la stessa pena.

      1. Ivo Silvestro

        E perché la cosa non ti preoccupa per un te stesso ucciso da un ubriaco che spara per la prima volta e uno che da ubriaco ha già fatto fuori altre persone?

        1. .mau. Autore articolo

          perché in quel caso l’equivalenza è tra l’ubriaco in macchina che ha ammazzato più persone in eventi diversi e l’ubriaco con la pistola che ha ammazzato più persone in eventi diversi. Il principio della recidiva si applicava prima e si applica adesso, ma è un’altra cosa.

          1. Ivo Silvestro

            È appunto questo che non capisco: perché la recidiva “è un’altra cosa” e non crea morti di seria A e di serie B mentre la diversa pena per i reati stradali lo farebbe? (premesso che concordo che l’omicidio stradale è una pezza senza senso)

          2. .mau. Autore articolo

            In sei parole: errare humanum est, perseverare autem diabolicum.
            Più ampiamente: la pena, almeno per l’ordinamento italiano, dovrebbe servire alla rieducazione del condannato. Se rifai le stesse cose evidentemente ti ci vuole più tempo per essere rieducato…

      2. Ivo Silvestro

        Poi perché i due casi hanno “la stessa colpa”. Una pistola è uno strumento pensato per ferire e uccidere, un’auto per trasportare, la situazione è diversa…

        1. .mau. Autore articolo

          e guarda caso l’omicidio stradale ha ora una pena ben maggiore dell’omicidio colposo standard, nonostante la pistola sia pensata per ferire e uccidere.

    1. Mauro

      Lo è su tutta la linea una cavolata. Lo scrissi qui: http://pensieri-eretici.blogspot.de/2013/10/servono-leggi-contro-lomofobia-e-la.html
      Equanto scrissi allora su femminicidio e omofobia vale quasi pari pari per l’omicidio stradale.
      Il problema non sono le leggi. È la loro applicazione (e nel caso dell’omicidio anche la mentalità delle vittime: pensano sempre in termini assicurativi o di giustizia civile, ma mai in termini penali… così – giustamente – ottengono i risarcimenti che meritano ma non impediscono che il colpevole faccia altri danni).
      Eppure la legge è già dalla parte delle vittime: nel 1988 mi scontrai frontalmente con uno che guidava tranquillamente in contromano. I Carabinieri stessi mi convocarono per chiedermi se volevo fare denuncia penale al di là delle questioni civili/assicurative (non la feci solo perché i CC mi garantirono che il colpevole, anche vista l’età, non avrebbe mai più rivisto la patente, neanche rifacendo scuola guida ed esami).

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