Di giudici e di medie

La notizia non è recente, e non mi ricordo nemmeno chi me l’ha segnalata (la scorsa settimana è stata pesantuccia per il sottoscritto), ma vale sempre la pena di riesumarla: in fin dei conti dieci giorni non sono poi così tanti.
L’edizione di Bari di Repubblica.it ha pubblicato un articolo che racconta come una fortunata signora che ha pensato bene di ricorrere al giudice di pace perché pinzata dal Tutor a correre troppo veloce in autostrada è riuscita a farsi annullare le multe. Per chi non sapesse cosa sia, il Tutor è un sistema che fotografa e riconosce le targhe degli autoveicoli che passano sotto le telecamere poste in autostrada a distanza di pochi chilometri l’una dall’altra, calcola il tempo impiegato per percorrere il tratto, e se la velocità che ne esce fuori è superiore ai limiti ti fa la multa.
Quali sono stati i due motivi per cui il giudice di pace ha accettato il ricorso, almeno secondo l’articolo? Il primo non è matematico ma legale: visto che non è possibile stabilire dove è avvenuta l’infrazione, il foro di competenza è quello dove risiede il richiedente (toh… così la sentenza la può emettere il giudice di pace stesso). Dal mio ignorante punto di vista, se ti dicono che tra il km 150 e il km 155 della A4 sei andato a 150 all’ora, e quel tratto dell’autostrada è tutto sotto la procura di Milano, non vedo perché non debba essere competente il giudice di Milano: ma non sono un leguleio, e magari c’è qualcosa che mi sfugge in tutto questo. Ma tanto penso di avere competenza sufficiente per valutare il secondo motivo.
Nel calcolo della velocità che ha portato all’emissione della multa, infatti, dalla misurazione effettuata è stato tolto il 5%, esattamente come capita nel caso di un autovelox. Bene: l’ineffabile giudice ha affermato che il tutor non si può equiparare all’autovelox – e fin qua siamo d’accordo – ma ha aggiunto che «Nel caso in questione o non dev’essere applicata riduzione alcuna, oppure occorre adottarne una diversa, una riduzione ‘progressiva’ del 5%, 10% e 15%. Con il solo 5% sulla velocità media non vi è infatti certezza del superamento della velocità consentita». Come scrivevo, il 5% di “sconto” sulla velocità calcolata con l’autovelox ha una sua logica: l’apparecchiatura può essere mal tarata, i tempi di passaggio sono molto piccoli, e quindi è giusto tenersi un po’ larghi. Nel caso del tutor, anche se sbagli di 10 metri sulla distanza tra i due punti di controllo e di mezzo secondo sul tempo di percorrenza hai un errore complessivo ben minore dell’1%, quindi si potrebbe tranquillamente evitare questo sconto. Però credo che anche uno affetto da discalculia acuta riesce a concepire il fatto che se è stata tolta una certa percentuale alla velocità effettivamente misurata il tutto è solo a favore del multato. E soprattutto, se la velocità media di un’automobile è X, è impossibile sia matematicamente che fisicamente che l’automobile abbia sempre viaggiato a una velocità inferiore a X. Certo, non possiamo sapere se in un certo momento la velocità fosse stata così elevata che si sarebbe potuta elevare una sanzione più onerosa: ma riuscire ad affermare che la «presunta media di infrazione compiuta» leda «i principi fondamentali di diritto alla difesa e certezza del diritto» è una frase che lede i princìpi fondamentali della matematica (e della logica). Sigh.
(non commento nemmeno la frase di Giovanni D’Agata, “componente del Dipartimento tematico nazionale Tutela del consumatore” di Italia dei valori e fondatore dello Sportello dei diritti”, che afferma che la sentenza «costituisce un prezioso precedente per quanti vorranno ricorrere a questo tipo di sanzioni amministrative che in effetti non denotano una particolare trasparenza nella loro emissione» Voglio esssere buono e sperare che la scarsa trasparenza sia dovuta al fatto che la notifica della multa non specifichi esattamente in quale tratto dell’autostrada e in quali momenti sia avvenuta l’infrazione: non avendo mai preso questo tipo di multa, magari in effetti è così)

Ultimo aggiornamento: 2011-10-12 07:00

16 pensieri su “Di giudici e di medie

  1. leo rotundo

    Non mi stupisco più di tanto, l’Italia è un paese dove anche persone che occupano posti di responsabilità non provano alcuna vergogna nell’affermare:”Io di matematica non capisco nulla”. In base alla mia esperienza dopo un anno dal diploma di scuola media superiore, la maggior parte delle persone, se si escludono quelle che svolgono un lavoro tecnico scientifico o che frequentano una facoltà ad indirizzo tecnico scientifico, ha evidenti difficoltà già a calcolare una media o una percentuale.

  2. mfisk

    Teniamo anzitutto presente che si tratta di una sentenza di un Giudice di Pace, vale a dire di un magistrato onorario, che conta come il quattro di picche a briscola dal punto di vista della creazione di un precedente.
    Veniamo poi al merito della decisione, per quel poco che se ne capisce dall’articolo della Repubblica, che certo non ci mette del suo per aiutare il lettore.
    Dal punto di vista della competenza territoriale, la motivazione mi sembra ben chiara, anche se non condivisibile: se l’infrazione viene rilevata in un certo tratto, e quel tratto ricade nel territorio di più mandamenti (e quindi di più GdP), non è possibile stabilire quale sia esattamente il punto nel quale è stato commesso l’illecito e quindi non è possibile stabilire chi sia il giudice competente. Il GdP dell’articolo ha quindi applicato l’art. 9 c.2 cpp, benché a mio modesto parere avrebbe dovuto applicare l’art. 9 c.1 e stabilire la competenza nel luogo ove si trovava il secondo rilevatore.
    Per quanto riguarda invece il discorso matematico, se ne capisce ben poco dall’articolo, ma direi proprio che il ragionamento è stato: «la legge prevede che la misurazione dell’autovelox sia decurtata del 5% per tutelare l’automobilista da possibili errori di misura (qui non siamo fisici, ma non dimentichiamo che al liceo ci hanno insegnato che qualunque misuratore ha un margine di errore); successivamente è stato introdotto il tutor ma il legislatore non si è peritato di definire il margine di errore da scontare, e non è possibile applicare analogicamente lo stesso margine utilizzato per l’autovelox, dato che si tratta di strumenti concettualmente diversi. Pertanto, non sapendo che margine applicare (potrebbe essere l’1%, ma anche il 15%, chi lo sa), non posso irrogare la sanzione».
    Si tratta di un ragionamento sottile alquanto e che lascia spazio a critiche, ma che non attacca la povera matematica!

  3. m.fisk

    Teniamo anzitutto presente che si tratta di una sentenza di un Giudice di Pace, vale a dire di un magistrato onorario, che conta come il quattro di picche a briscola dal punto di vista della creazione di un precedente. Veniamo poi al merito della decisione, per quel poco che se ne capisce dall’articolo della Repubblica, che certo non ci mette del suo per aiutare il lettore. Dal punto di vista della competenza territoriale, la motivazione mi sembra ben chiara, anche se non condivisibile: se l’infrazione viene rilevata in un certo tratto, e quel tratto ricade nel territorio di più mandamenti (e quindi di più GdP), non è possibile stabilire quale sia esattamente il punto nel quale è stato commesso l’illecito e quindi non è possibile stabilire chi sia il giudice competente. Il GdP dell’articolo ha quindi applicato l’art. 9 c.2 cpp, benché a mio modesto parere avrebbe dovuto applicare l’art. 9 c.1 e stabilire la competenza nel luogo ove si trovava il secondo rilevatore. Per quanto riguarda invece il discorso matematico, se ne…

  4. it'S. me.

    Se il tutor è normato e non è prevista una tolleranza specifica significa che non deve avere tolleranza. Se invece il tutor è stato assimilato all’autovelox dal legislatore allora ne assume analogamente la tolleranza.

  5. it'S. me.

    Ritengo che il 5% di tolleranza sia comunque giustificato dal fatto di avere una sola sanzione per un medesimo reato. Se l’automobilista procedesse a velocità costante oltre il limite ed autovelox e tutor avessero pertanto la medesima lettura non si potrebbe avere da una parte la non punibilità per via della tolleranza e dall’altra la sanzione.

  6. .mau.

    esimio avv. (rispondo qui, ché i commenti si riportano sul blog), concordando ovviamente sul giudizio *sull’articolo* aggiungo qualche commento. Il caso di competenza tra più mandamenti è possibile ma improbabile: indubbiamente se la multa (come ho ipotizzato in fondo al mio post) indica solo genericamente il tratto autostradale ritengo corretto che la competenza territoriale sia del giudice del luogo di residenza del multato. Per il tutor, se il legislatore non si è peritato di definire il margine di errore da scontare, il margine in questione è ZERO. Punto. Aver tolto il 5% alla velocità è una norma pro reo: come fa a invalidare la multa?

  7. m.fisk

    (be’, sono andato a documentarmi meglio, e il giudice di pace ci ha ragioni, ci ha). Allora, la cosa sta così: l’art. 345 delle norme di attuazione al c.2 dice che «*qualunque sia l’apparecchiatra utilizzata*, al valore rilevato sia applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h». Al c.3 dice poi che l’accertamento può aver luogo: «attraverso le annotazioni cronologiche stampigliate sui biglietti autostradali all’atto dell’emissione e dell’esazione del pedaggio, raffrontandosi tali annotazioni con la distanza tra i caselli di ingresso e di uscita, quale risulta dalle tabelle distanziometriche ufficiali predisposte dagli enti proprietari. In tale caso alla determinazione della velocità è associato l’errore relativo – a favore del trasgressore – pari al 5, 10, 15 per cento a seconda che la velocità dedotta risulti, rispettivamente, inferiore a 70 km/ora, ovvero pari a 70 km/ora ed inferiore a 130 km/ora, ovvero pari o superiore a 130 km/ora». E’ avidente che il tutor sta in mezzo tra i due fuochi: secondo il…

  8. mario leone

    vorrei aggiungere che, se non erro, la determinazione della velocità non serve solo ad accertare la violazione, ma anche il tipo di sanzione: essa cambia di moltissimo se la velocità menzionata nella multa è 135, 150, 170 km/h

  9. .mau.

    Dando per buono che si possa equiparare il tutor a uno o l’altro dei metodi, la sentenza continua a fare acqua, o almeno il testo riportato da Repubblica del testo della sentenza lo fa.

  10. CavalloRazzo

    Premesso che circa un anno fa, per una particolare congiuntura astrale, fui colpito in un breve lasso di tempo da una cinquina di sanzioni di questo tipo, al punto che andavo dicendo che avevo tre figli da mantenere, Lalla, Franci e Autovelox, ragione per la quale dovrei essere felice della esistenza di uno spiraglio del genere, premesso ciò, dicevo, trovo l’argomentazione di questo ricorso ridicola, offensiva, puerile, assolutamente inconsistente dal punto di vista logico (e matematico) e oserei dire vergognosa per chiunque la sostenga.
    Ricorsi di questo genere rafforzano l’idea che esista un sistema “all’italiana” del quale i soliti furbi si fanno addirittura orgogliosi paladini.

  11. leo rotundo

    @m.fisk non capisco perché l’autovelox ed il tutor siano così concettualmente diversi, entrambi misurano la velocità dividendo lo spazio percorso con il tempo impiegato. Per l’autovelox la base di misura dello spazio è di qualche metro o anche meno, per il tutor è di alcuni chilometri e dunque la sua misurazione è meno soggetta ad errori ed è molto più affidabile. In questo modo si commette lo stesso errore di alcuni giudici di pace che già in altre occasioni hanno interpretato l’autovelox come uno strumento che misura la velocità in un dato “istante” ed il tutor come uno strumento che misura la velocità lungo un “periodo di tempo” e dunque secondo loro non è possibile applicare il comma 1 e 2 dell’art.345 in quanto lì si parla di “velocità del veicolo in un dato momento”. Ed è per questo motivo che tirano fuori le percentuali del 5%-10%-15%, le riprendono dal comma 3 che si riferisce alle velocità rilevate mediante gli scontrini dei caselli autostradali.

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