Da lunedì scorso gira questo screenshot (vero) sui risultati elettorali nel comune di Ventotene, dove Mario Adinolfi ha preso 0 (zero) voti) come candidato sindaco.
A me importuntubo delle dichiarazioni del suddetto Adinolfi, che ha twittato (copia archiviata): «(Ho provato a forzare modalità paramafiose del voto nei piccoli centri meridionali. Ho perso. La democrazia funziona anche così. Ma mi ricandiderò a Ventotene e la cambierò, perché il cambiamento è necessario come l’aria)». Quello è al più un problema dei cittadini di Ventotene. Quello che invece mi stupisce è come il Popolo della Famiglia sia riuscito a presentare le liste. Sono andato a vedere sul sito del ministero le norme per le amministrative, con relativo aggiornamento. Ho così scoperto che nei comuni sotto i 1000 abitanti non occorre avere qualcuno che presenti le liste, perché «sono gli stessi candidati che assumono, di fatto, la veste di presentatori delle singole liste attraverso l’accettazione della propria candidatura». Fin qua direi nulla di male. Però il punto 1.4 del primo documento afferma che «i presentatori delle liste dei candidati [devono essere] iscritti nelle liste elettorali del comune in cui si svolgono le elezioni». Quindi tecnicamente si direbbe che gli almeno sette candidati della lista (Tabella 1) dovevano essere iscritti alle liste elettorali di Ventotene: ma a quanto pare non è così. Mistero.
Per par condicio: la stessa cosa vale naturalmente per Luca Vittori e il suo “Partito gay, Lgbt+, solidale, ambientalista, liberale” che si è preso 1 (un) voto. Il vantaggio è che almeno lui non mi pare abbia twittato in giro :-)
Maurizio, il requisito di essere iscritto nelle liste elettorali del comune in cui si svolgono le elezioni non c’è, né per il candidato sindaco né per i candidati consiglieri comunali. Sono sicuro di ciò perché mi sono presentato diverse volte nel mio comune (<500 abitanti).
Evidentemente il punto che «sono gli stessi candidati che assumono, di fatto, la veste di presentatori delle singole liste attraverso l’accettazione della propria candidatura» non si porta dietro tutti gli obblighi che dovrebbero avere i presentatori.
In ogni caso non è una eccezione di Ventotene, tant'è vero che spesso nei piccoli comuni vengono presentate liste farlocche di disturbo, al solo fine di pubblicità, tipicamente di partitini di estrema destra
Basta prendere wikipedia :-) (https://it.wikipedia.org/wiki/Sindaco_(Italia)):
“I requisiti sono definiti dal Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: Secondo l’art. 46 il sindaco è eletto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune a suffragio universale e diretto ed è membro di diritto del consiglio comunale. Ai sensi dell’art. 55 sono eleggibili a sindaco gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione. Quindi può essere eletto sindaco di un comune anche chi non risiede nel comune stesso.”
ma io non parlavo del sindaco (che può benissimo non essere residente) e nemmeno dei consiglieri comunali come tali (idem), bensì dei consiglieri comunali in quanto presentatori de facto delle liste.
Normativamente parlando non potrebbe esserci alcuna differenza in quanto se esistesse sarebbe discriminatoria e quindi impugnabile.
quale differenza? Tra i presentatori in un caso o nell’altro?
” Tra i presentatori in un caso o nell’altro?”
Esatto
e infatti ora una discriminazione c’è, visto che nei comuni sopra i 1000 abitanti devono essere iscritti alle liste elettorali del comune e in quelli sotto i 1000 abitanti no.
Tieni presente che esiste una corposa normativa per i comuni sopra un certo numero di residenti, con regolamenti, doveri e responsabilità ben superiore al criterio in oggetto. E’ quindi logico, doveroso ed auspicabile che esistano garanzie anche per i candidati.
può essere logico quanto vuoi, ma ci deve essere un codicillo che espliciti l’esistenza di questa differenza.