Non mi aspettavo proprio la sentenza di primo grado al processo Vatileaks. Non è tanto la caduta dell’accusa di associazione a delinquere per la strana coppia Balda-Chaouqui, che ci poteva anche stare visto che più che altro il tutto sembrava una saga di Gianni e Pinotto. Nemmeno le condanne miti e la sospensione della pena (cosa che immagino sia l’equivalente di una condizionale) sono poi strane: al limite mi sarei aspettato un perdono papale, ma il risultato finale sarebbe stato lo stesso. Ma non avrei scommesso sul proscioglimento di Gianluigi Nuzzi ed Emiliano Fittipaldi “per difetto di giurisdizione”, con la chiosa del presidente del collegio Giuseppe Dalla Torre che parla di «sussistenza, radicata e garantita dal diritto divino, della libertà di manifestazione del pensiero e della libertà di stampa nell’ordinamento giuridico vaticano» – cosa che mi pare faccia a pugni col difetto di giurisdizione, a meno che il giudice volesse intendere che Fittipaldi e Nuzzi dovevano essere giudicati in Italia avendo consumato il loro reato là :-)
Dato che non immagino che il collegio giudicante sia stato intimorito dalle prese di posizione dei media italiani (a parte che mi è capitato l’altro giorno di sentire come Nuzzi commentava la richiesta di condanna fatta dal PM, e mi sarebbe venuto voglia che venisse accolta solo per il “ragionamento” che ha fatto) mi chiedo esattamente il perché di tutto questo cancan. Forse che anche in Vaticano ci sono pubblici ministeri presenzialisti?
quello che mi chiedo io è: possibile che si siano accorti del difetto di giurisdizione solo a processo concluso? Non dovrebbe essere una questione preliminare? E se c’è difetto di giurisdizione che succede? Il tribunale vaticano passa le carte a quello italiano oppure no, e se no, è perché in Italia il fatto non costituirebbe reato oppure perché al tribunale vaticano interessa castigare solo i malfattori che si comportano male in Vaticano, e fuori di lì tana libera tutti?
Ah io avevo capito che la pena veniva sospesa per 5 anni (supposizione mia, causa maternità), non che venisse “condonata”
sulla sospensione potresti avere ragione tu, sentiamo qualcuno più esperto. Una rapidissima ricerca nel diritto italiano mostra però che la condizionale è tecnicamente la “sospensione condizionale della pena”.
Per il resto: se gli avvocati della difesa non invocano come premessa il difetto di giurisdizione, questo non entra nel dibattimento. Possiamo al più chiederci perché non l’abbiano fatto. Logica vorrebbe che “difetto di giurisdizione” significhi che il reato (nella definizione vaticana) è stato consumato fuori dal Vaticano da cittadini non vaticani, e quindi gli atti passino alla nazione straniera (l’Italia). Visto che però in Italia si sa che quello non è reato, non credo verrà passato nulla. L’unica ipotesi che mi viene in mente è più o meno la tua seconda, insomma.
@.mau. che scrive “non avrei scommesso sul proscioglimento di Gianluigi Nuzzi ed Emiliano Fittipaldi “per difetto di giurisdizione”, con la chiosa del presidente del collegio Giuseppe Dalla Torre che parla di «sussistenza, radicata e garantita dal diritto divino, della libertà di manifestazione del pensiero e della libertà di stampa nell’ordinamento giuridico vaticano» – cosa che mi pare faccia a pugni col difetto di giurisdizione, a meno che il giudice volesse intendere che Fittipaldi e Nuzzi dovevano essere giudicati in Italia avendo consumato il loro reato là”
È esattamente quanto il giudice vaticano voleva intendere. Dal testo del Dspositivo letto in aula:
“Il Tribunale, in relazione agli imputati Gianluigi Nuzzi ed Emiliano Fittipaldi; rilevata la sussistenza, radicata e garantita dal diritto divino, della libertà di manifestazione del pensiero e della libertà di stampa nell’ordinamento giuridico vaticano;
valutati gli artt. 4, 5 e 6 c.p. così come modificati rispettivamente dagli artt. 2, 3 e 4 della Legge 11 luglio 2013, n. IX;
considerato peraltro che lo svolgimento processuale, la cui istruzione si è perfezionata solamente nel corso del dibattimento, ha evidenziato che i fatti contestati agli imputati sono avvenuti al di fuori del proprio ambito ordinario di giurisdizione;
tenuto conto che gli stessi imputati non rivestono, ai sensi del diritto penale, la qualificazione di pubblici ufficiali né sono ad essi equiparati;
visto il m.p. di Papa Francesco dell’11 luglio 2013 “Ai nostri tempi”, con il quale si sancisce, al di là dei limiti ordinari, la giurisdizione penale degli organi giudiziari dello Stato della Città del Vaticano in ordine ai reati di cui alla legge 11 luglio 2013, n. IX, unicamente se commessi nell’esercizio delle loro funzioni da persone equiparate ai pubblici ufficiali dal n. 3 di quel medesimo motu proprio,
dichiara il proprio difetto di giurisdizione”
Ossia non sono processati li perché hanno compiuto i fatti (e il dispositivo dice chiaramente che li hanno compiuti, cioè hanno ottenuto illecitamente atti secretati e li hanno pubblicati) ma:
– li hanno compiuti in Italia;
– non sono pubblici ufficiali vaticani e quindi anche se li avessero compiuti in Vaticano non sarebbero potuti essere condannati per i reati descritti nella Legge IX/2013.
A questo punto mi chiedo: non è reato anche in Italia pubblicare documenti secretati? O c’è il cavillo per cui se i documenti secretati sono di uno Stato estero la legge italiana non prevede pene?
Che io sappia, in Italia pubblicare documenti secretati non è punibile. Lo è consegnare tali documenti al giornalista, che non è nemmeno obbligato a indicare la fonte.
Però l’articolo 262 del Codice Penale usa “rivelare” e rivela anche chi pubblica, indipendentemente se se li sia procacciatori direttamente o per ricettazione:
http://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-i/capo-i/art262.html
@un cattolico: ma se clicchi sulla parola “riveli”, trovi scritto «
Che cosa significa “Rivelare”? – Condotta consistente nel rendere nota in qualsiasi modo una notizia o un’informazione coperta da segreto a soggetti che non avevano il diritto di venirne a conoscenza.». Quindi non è il giornalista che – giuridicamente – rivela. Il giornalista “diffonde”.
Perdonami ma non ti seguo. Non rende forse nota la notizia chi la pubblica?
Comunque se non credi a me leggi qui:
http://www.avvocatomeazza.com/la-responsabilita-penale-per-i-reati-commessi-attraverso-i-mass-media/
Condannato un direttore di un giornale proprio per l’art. 262 C.P.
mah. Dal punto di vista di un giudice italiano non credo che i segreti di un altro stato contino, quindi torniamo alla casella 1.
Ecco appunto. Torniamo al cavillo cui avevo accennato anche io.
Però vedi tu se quel segreto avesse creato grossi attriti tra due Stati se i rei non sarebbero stati condannati in qualche modo…
Ma Fittipaldi e Nuzzi possono purtroppo dormire tranquilli e godersi i proventi della ricettazione.
@un cattolico: quando fa comodo, la Santa Sede è un altro stato. Quando non fa comodo, diventa italiana. La tessera di dipendente vaticano è ambitissima da ogni ordine di imbucato e maneggione perché permette di fare acquisti nei negozi vaticani a prezzi stracciati, dato che non si paga dazio, anche se di dogane non ne esistono. Quando fa comodo.
Nel caso specifico, il nuovo Papa ha sicuramente messo la manina, dando un avvertimento ai suoi funzionari ben preciso, ma stando anche attento a delimitare i problemi là dove stanno, alias dentro le mura vaticane. Questo ricordiamocelo tutti bene, e ricordiamoci pure che è sempre meglio saperne di più che di meno, in particolare modo da chi è il rappresentante di Dio in terra, e che diamine.
Infatti quei documenti secretati erano proprio all’attenzione del Papa per tanare chi rema contro.
Nuzzi e Fittipaldi hanno solo vanificato qualcosa di positivo. Dando modo a chi non avrebbe dovuto di prendere contromisure per tutelarsi.
Nuzzi e Fittipaldi sono peggio dei corvi e dei parassiti che vivono in Vaticano.
Comunque vedremo a breve che succede qui: http://ildispaccio.it/storie-e-memorie/100219-agostino-pantano-e-i-paradossi-della-giustizia-lotto-per-la-liberta-di-stampa