Leggo su Affaritaliani una frase del compagno Gianfranco (Fini): «Se domani il Parlamento approvasse, con voto di tutti, una leggina in cui si afferma che chi ècondannato con sentenza definitiva per reati contro la Pubblica amministrazione non si può candidare per cinque anni, secondo me la pubbblica opinione reagirebbe positivamente.»
Mi state dicendo che una persona condannata in maniera definitiva per reati contro la PA non ha come pena accessoria l’interdizione dai pubblici uffici?
Ultimo aggiornamento: 2010-02-23 12:50
Art. 29 Casi nei quali alla condanna consegue l’interdizione dai pubblici uffici
La condanna all’ergastolo e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni importano l’interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici; e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni importa l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. La dichiarazione di abitualità o di professionalità nel delitto, ovvero di tendenza a delinquere, importa l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Quindi, se sei condannato in maniera definitiva a meno di tre anni NON sei interdetto.
IANAL, ma che io ricordi no: l’interdizione dai pubblici uffici mi pare scatti automaticamente se condannato a minimo tre anni di reclusione (cinque anni di interdizione) e minimo cinque (interdizione perpetua). Poi, ovviamente, tutto dipende dal reato: sempre se non sbaglio le pene di cui al titolo II libro II del codice penale vanno da sei mesi a dodici anni.
Discorso a parte per peculato e concussione, per i quali una condanna superiore a tre anni comporta sempre l’interdizione perpetua, altrimenti temporanea. Sempre a memoria, dovrebbe essere una delle norme di facciata approvate prima di Tangentopoli.
Quasi.
Secondo l’art. 29 c.p. la condanna all’ergastolo o alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni comportano la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici, mentre la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni comporta la pena accessoria in questione per la durata di cinque anni.
Ai sensi dell’art. 31 c.p. inoltre ogni condanna per delitti commessi con violazione dei doveri inerenti una pubblica funzione comporta l’interdizione temporanea dai pubblici uffici.
Negli altri casi, quindi, non è prevista l’interdizione: e dato che per il peculato o la corruzione sono previste pene inferiori, ecco che l’interdizione non si applica.
(chiedo scusa agli altri contributori, ma avevo iniziato il commento prima di andare a pranzo e poi l’ho finito dopo)
Ah, ho dimenticato di aggiungere che il patteggiamento della pena entra nel quadro. Questo vuol dire che se il mariuolo patteggia, i casi cui si applica l’interdizione diventa dai cinque anni in giù in termini reali ;-).
@mfisk: quindi peculato e corruzione non sono considerati “violazione dei doveri inerenti una pubblica funzione”? È questo che mi stupisce.
Ti rendi conto che hai più legulei che matematici che ti leggono? Probabilmente ti sono pure più vicini come forma mentis. Ripensandoci, probabilmente lo sono sempre stati – dopotutto sei stato tu a lasciare la matematica e non viceversa.
@barbara: dei tre altri commentatori, a dire il vero, uno solo è leguleio. Per il resto, mi sa che i matematici non mi seguono perché non sono certo interessati a quello che scrivo, soprattutto di divulgazione matematica… o se mi seguono ancora, non si appalesano :-P
Mi costringi a fare una ricerca sull’art. 31 :-(
Comunque entra a fagiuolo, a questo punto, l’osservazione di mestesso in quanto secondo l’art. 445 c.p. in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, qualora la condanna non superi i due anni di pena detentiva, essa non comporta l’applicazione di pene accessorie.
Nei casi di cui sopra, quindi, qualora il condannato patteggi la pena non viene interdetto. (poi sull’art. 31 c.p. approfondisco)
Però aveva 8 in fisica e in matematica, al liceo!
Confermo che nel caso di corruzione propria e di abuso d’ufficio l’applicabilità dell’art. 31 c.p. è in re ipsa. Per quanto riguarda il peculato, poi, mi era sfuggito l’art. 317-bis c.p. che prevede espressamente l’interdizione (temporanea o permanente, secondo che la condanna sia o meno inferiore a tre anni) dai pubblici uffici.
Resta impregiudicato quindi il solo discorso dell’applicazione della pena su richiesta delle parti (cd. patteggiamento), che comporta la non applicabilità delle pene accessorie.
Tutta la faccenda sembra proprio una soluzione sbagliata al problema sbagliato.
Se il popolo, che è sovrano anche rispetto alla legge o alla Costituzione, avesse la possibilità di scegliere i propri rappresentanti con il voto diretto l’eventuale elezione di Jack lo Squartatore o dell’Uomo Nero non potrebbe essere limitata o impedita da nessuno e da niente.
Ma siccome la scheda è prevotata si vorrebbe una legge per limitare il potere dei partiti nell’imporre la solita banda di criminali già giudicati in favore di quanti hanno avuto la fortuna della prescrizione.
Ma non sarebbe ora di risolvere il problema giusto o, almeno, di parlarne?
@mfisk: io avevo dieci in fisica e in matematica. Otto ce l’avevano le bimbe brave e studiose (l’avrebbero avuto – penso – anche i bimbi bravi e studiosi se ce ne fossero stati, il che non era). .mau. probabilmente aveva nove perché meritava dieci ma era in una scuola di secchioni.
E ho una paura terribile di giurisprudenza da quando i miei hanno tentato di convincermi ad abbandonare l’insano proposito di fare matematica e diventassi notaio. E’ passato un quarto di secolo abbodante, ma la strizza è rimasta.
@Barbara: io avevo otto in entrambe, non sono mai stato un secchione ed ho fatto una scuola molto dura, anche se non per fisica e matematica ma per Chimica.
Ho poi dovuto abbandonare l’università un quarto di secolo fa perché mio padre è mancato, ed in famiglia la minestra qualcuno la doveva portare a casa, ma il mio sogno da ragazzo era fare il ricercatore in Informatica. Mai stato un leguleio, ma voglio sapere quali sono i miei diritti ;-). Ed oggi, sono una matricola con figlio a carico dell’università agli Studi di Milano. No, il ricercatore non lo farò più, almeno in veste ufficiale…farò ricerche per conto mio. La voglia mi è rimasta, dopo un quarto di secolo!
I stand corrected.
La legge in questione è la n. 55 del 19 marzo 1990, art. 15, così come modificato da un fracco di leggi successive (la versione originale parla d’altro…). Ecco il testo:
ART. 151-2
1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, presidente della giunta provinciale, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni [di cui allarticolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142]3, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali, presidente e componente degli organi esecutivi delle comunità montane:
a) coloro che hanno riportato condanna definitiva4 per il delitto previsto dallarticolo 416-bis del codice penale5 o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotropo
di cui allarticolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui allarticolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, limportazione, lesportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore a un anno, il porto, il trasporto e la detenzione6 di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
b) coloro che hanno riportato condanna definitiva7 per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dellerrore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto dufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri dufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;
c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera b)8;
d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
e) abrogato10;
f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo11, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui allarticolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dallarticolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 64612.
1-bis. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo, la sentenza prevista dallarticolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna13.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso in cui nei confronti dellinteressato venga emessa sentenza, anche se non definitiva, di non luogo a procedere o di proscioglimento o sentenza di annullamento, anche se con rinvio, ovvero provvedimento di revoca della misura di prevenzione, anche
se non definitivo.
3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale la elezione o la nomina è di competenza:
a) del consiglio regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale;
b) della giunta regionale o provinciale o dei loro presidenti, della giunta comunale o del sindaco, di assessori regionali, provinciali o comunali.
@mestesso: e pensare che se non sbaglio sta scritto nella nostra costituzione che i capaci e meritevoli hanno diritto allo studio indipendentemente dalle condizioni economiche (le leggi importanti me le ricordo anch’io). Peccato che, come il tuo caso dimostra, in realta’ le leggi contino poco.
Ammetto la giustezza la condanna ad una pena detentiva, che si deve scontare, ma dico che l’ulteriore condanna della cosiddetta pena accessoria è un accanimento barbaro, anche perchè tali pene cosiddette accessorie spessissimo producono sofferenze e danni più della stessa pena principale.
Come si fa a pensare che un ordinamento costituzionale che definisce la pena in funzione educativa e di recupero del cittadino colpevole, poi lo perseguiti con un tale accanimento giuridico? Un malcapitato che si fa 3 anni di reclusione poi non può vivere senza un lavoro e da mangiare per 5 anni.
L’accessorietà che diventa peggiormente più punitiva della pena espiata, ma che irragionevole paradosso è questo? Come dire: – principalmente ti fanno la contravvenzione e poi,per provvedimento accessorio, ti privano della casa per un anno!? –
Lo sappiamo che il Diritto non è la Giustizia, ma non deve essere nemmeno una consolidata prassi di scemenze! Scusatemi. R.B.
@Rodolfo: mi stai dicendo che l’unico lavoro possibile è quello negli uffici pubblici?
No, non dico che l’unico lavoro possibile sia solamente quello negli uffici pubblici, ma perdere un lavoro degli uffici pubblici o non potervi concorrere, sei comunque interdetto ad una importantissima scelta di vita; non è, insomma, come andare in gelateria in cui quando sei interdetto alla cioccolata pui ben scegliere il pistacchio a pronto servizio. Ma il grottesco inganno sta nell’accessorietà di una pena che per un diavolo erratico se non è già ricco di per se o non è addirittura un “ex magistrato, prepensionato d’ufficio con la massima anzianità di servizio virtuale per non essere nemmeno sottoposto a procedimento disciplinare e quindi mantenersi la tessera di exmagistrato, con immensa difficoltà troverà dignità lavorativa nell’ambito concorrenziale del lavoro privato. Questo sistema vigente di accessorietà, appunto ha una finalità criminogena, sempre per i soliti cristi e non per gli abbienti! Questa realtà giustizialista ci rifiutiamo di vederla, per ignorante arroganza o per esorcizzare la malasorte che a “CHIUNQUE” può toccarci per colpa vera, per calunnia o per errore, e che ci stringe il naso, perchè puzza di schifo! Rodolfo Brogna
@Rodolfo: naturalmente sai meglio di me che le pene accessorie non vengono comminate per tutti i reati, vero? Il tuo mi pare un discorso qualunquista (e forse pro domo tua, ma questo è irrilevante nel contesto)
Si sa che non vengono comminate per tutti i reati, anche in codesto sito viè un’ampia enciclopedia di commenti che specificano come e quando le pene accessorie vengono irrogate. Ma il discorso mio verte sul fatto che le pene accessorie sono un ulteriore evento punitivo che per la casistica di specie hanno in grande maggioranza caratteristiche persecutorie e di maggior danno più che di osservazione e di controllo sulla condotta dell’ex condannato(per quello che vive di solo lavoro ed in esso può trovare la dignità della riflessione e del recupero, secondo principio costituzionale d’altrone!). Bisogna avere il coraggio e l’autorevolezza culturale di processare il falso ideologico di tanti ritrovati giustizialisti che anelano al capestro ed alle segrete. Ma l’ineluttabilità della storia appunta a noi tutti ignoranti che anche i democratici carnefici Danton e Robespierre ebbero alla fine la testa spiccata dal collo. Forse ho detto una grottesca esagerazione o forse non c’azzecca proprio! Rodolfo Brogna