Femminicidio
Sono andato a vedere il Codice penale e ho scoperto che l’articolo 577 bis dice
Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali è punito con la pena dell’ergastolo. Fuori dei casi di cui al primo periodo si applica l’articolo 575. Si applicano le circostanze aggravanti di cui agli articoli 576 e 577.
Come vedete, a differenza di quanto è capitato con quell’obbrobrio giuridico dell’omicidio stradale, qui non si è inserita una nuova categoria di reato ma si sono inasprite le pene per una certa fattispecie. Poi io sarei stato più generico e avrei parlato di “partner più debole” (che nel 90% dei casi sarebbe comunque una donna), e soprattutto non avrei intitolato “femminicidio” l’articolo in questione, ma questa è un’altra storia: purtroppo le leggi si scrivono sull’emozione del momento. Vannacci tutto questo lo sapeva? Sono pronto a scommettere di no, ma tanto non cambierebbe nulla: quello che conta è che ha potuto avere il suo ennesimo quarto d’ora di celebrità.
