Spiare lecitamente email dei dipendenti?
Confesso che non sono riuscito a capire questa sentenza della Cassazione, e aspetto che qualche penalista mi illiumini. Il principio di base, quello che dice “se il capo ha la password del dipendente, allora non sta ‘spiando'”, di per sé è chiaro. Ma ci sono almeno due ma. Il primo è nella frase finale: le password «dovevano essere a conoscenza anche dell’organizzazione aziendale, essendone prescritta la comunicazione, sia pure in busta chiusa, al superiore gerarchico, legittimato a utilizzarla per accedere al computer anche per la mera assenza del dipendente». Non c’è nulla di strano che per sicurezza si lascino le password, pensate solo – dopo esservi toccati – a che cosa succede se si muore improvvisamente. Ma il fatto che la password sia in busta chiusa dovrebbe indicare che occorre una ragione eccezionale perché la busta sia aperta, o no? Inoltre, mi chiedo se, un po’ come per le richieste strumentali relative alla privacy, la password debba essere usata solo per le cose relative alle ragioni eccezionali di cui sopra.
In Telecom hanno fatto una scelta completamente diversa, visto che tutti i nostri PC sono accedibili remotamente con password di amministratore: d’altra parte non userei mai il pc, o anche solo la posta aziendale per parlare male dell’azienda :-)
