Stamattina arrivo tranquillo e beato in ufficio, e mi trovo tutti i blog a lamentarsi. Beh, “tutti” è un po’ esagerato. Diciamo Massimo, zop, Delymyth, Paolo… giusto per citare i primi. Cosa è successo? C’è una legge, la 106/2004, che si intitola “Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico”.
Per i soliti pigroni che non hanno voglia di leggersi tutta la legge, cito qua i punti principali:
Articolo 1, comma 1: 1. Al fine di conservare la memoria della cultura e della vita sociale italiana sono oggetto di deposito obbligatorio, di seguito denominato “deposito legale”, i documenti destinati all’uso pubblico e fruibili mediante la lettura, l’ascolto e la visione, qualunque sia il loro processo tecnico di produzione, di edizione o di diffusione, ivi compresi i documenti finalizzati alla fruizione da parte di portatori di handicap.
Articolo 1, comma 4: I documenti di cui al presente articolo sono depositati presso la Biblioteca nazionale centrale di Firenze e la Biblioteca nazionale centrale di Roma, […]
Articolo 4, comma 1: Le categorie di documenti destinati al deposito legale sono:
a) libri; […]
q) documenti diffusi su supporto informatico;
r) documenti diffusi tramite rete informatica non rientranti nelle lettere da a) a q).
Articolo 7, comma 1: Chiunque vìola le norme della presente legge è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore commerciale del documento, aumentato da tre a quindici volte, fino ad un massimo di 1.500 euro.
Insomma, se uno ha un sito web deve inviarlo regolarmente (beh, ogni due mesi visto che l’obbligo si ha entro i sessanta giorni) alle Biblioteche Nazionali di Roma e Firenze, che si premureranno di comprarsi un po’ di terabyte di spazio dove salvare anche le mie notiziole. Che bello, non devo più fare i backup!
A parte le battute, mi sembra che la levata di scudi sia prematura. Come capita abbastanza spesso con le leggi almeno in Italia, ci sarà un regolamento attuativo (articolo 5, comma 1) che verrà promulgato entro sei mesi. Il regolamento stabilirà anche (articolo 5, comma 5) “a) i casi di esonero totale o parziale dal deposito dei documenti”. Insomma, quello che bisogna fare è farsi sentire e fare indicare esplicitamente che i siti personali sono esonerati dal deposito; non mettersi a urlare contro gli intenti censori da Grande Fratello (orwelliano, non televisivo!) del governo. Possiamo anche dire che quella legge sarà fatta alla carlona, ma in realtà afferma un principio generale condivisibile (i documenti di una certa importanza devono essere archiviati) e lascia l’attuazione del principio a una verifica non solo parlamentare.
E poi, scusate: il mio sito è pubblico, a me non me ne può fregare di meno di dovere inviarlo da qualche parte. Cosa ci perdo, se non un po’ di tempo?
Ultimo aggiornamento: 2004-05-12 10:34