Ieri sono state depositate le motivazioni della Consulta per la decisione di non ammettere i due referendum contro l’attuale legge elettorale. Siamo in Italia, e così a quest’ora la notizia non è già più nella homepage del Corriere, e galleggia a stento in quella di Repubblica. Si sa, la notizia era “referendum sì, referendum no”: il perché è pleonastico.
Come promesso, invece, due parole su queste motivazioni io le scrivo. Purtroppo non posso darvi il link alla sentenza 13/2012 se non dicendovi di cliccare qui e mettere 2012 nell’anno e 13 nel numero, perché il sito della Corte Costituzionale si aggiudica di gran lunga il titolo di meno internet friendly di tutta Italia: per dire, anche con la ricerca interna l’URL che ottengo è http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do che ovviamente non dice molto. Vabbè: vediamo.
– La Suprema corte inizia a dire “noi in questa sede non possiamo decidere se la legge attuale è costituzionale o no”, e su questo siamo tutti d’accordo, almeno spero.
– Le due proposte, anche se non lo dicono esplicitamente, tendono entrambe ad abrogare del tutto la legge attuale, la prima direttamente la seconda togliendole il toglibile: e anche qua siamo d’accordo. D’altronde non si vede dove dovrebbe essere scritto esplicitamente, no?
– Occorre che «risulti una coerente normativa residua, immediatamente applicabile, in guisa da garantire, pur nelleventualità di inerzia legislativa, la costante operatività dellorgano», e quello lo si spera bene (anche se paradossalmente vengono citate a supporto due sentenze di ammissibilità di referendum, quelli a cui poi non ha votato nessuno)
– Ora però iniziano i miei dubbi. Per il primo referendum, il punto 5.2 afferma che «La tesi della reviviscenza di disposizioni a séguito di abrogazione referendaria non può essere accolta, perché si fonda su una visione “stratificata” dellordine giuridico, in cui le norme di ciascuno strato, pur quando abrogate, sarebbero da considerarsi quiescenti e sempre pronte a ridiventare vigenti.». A me (e a molti costituzionalisti che sicuramente ne sanno più di me) la cosa continua a parere strana: sarebbe forse concepibile nel caso di referendum per abrogare una legge che affermi nel suo ultimo articolo “ogni disposizione di legge in contrasto con il testo di questa legge è implicitamente abrogata”, ma in questo caso il Porcellum modificava solo parti del Mattarellum. Insomma, io non vedo quali potrebbero essere le «conseguenze imprevedibili per lo stesso legislatore, rappresentativo o referendario, e per le autorità chiamate a interpretare e applicare tali norme, con ricadute negative in termini di certezza del diritto». Né il riferimento alla sentenza 28/2011 parrebbe lecito: lì infatti si scrive che il decreto legislativo oggetto della richiesta di referendum «ha espressamente abrogato alcune preesistenti norme concernenti la disciplina in esame» . Nella legge Calderoli c’è un unico comma abrogato, il sesto dell’articolo 58 del D.Pr. 361/1957, che però non c’era già….
– Diciamo insomma che il punto 5.4, «La volontà di far “rivivere” norme precedentemente abrogate, daltra parte, non può essere attribuita, nemmeno in via presuntiva, al referendum, che ha carattere esclusivamente abrogativo, quale “atto libero e sovrano di legiferazione popolare negativa” (sentenza n. 29 del 1987), e non può “direttamente costruire” una (nuova o vecchia) normativa (sentenze nn. 34 e 33 del 2000)», mi sembra molto tirata per i capelli.
– Paradossalmente, rispetto almeno alla mia idea di due settimane fa, sono pienamente d’accordo con il motivo del rifiuto del secondo referendum. In pratica, cancellando solo i 71 « alinea cioè le frasi iniziali di ognuno dei commi oggetto della richiesta, che dispongono labrogazione o la sostituzione delle norme elettorali prima in vigore», si rischiava di avere delle doppie norme soggette poi a interpretazione. Insomma, non era un triciclo con le ruote sghembe ma un triciclo con due insiemi di ruote che si muovevano in direzioni diverse.
Commento finale? Continuo a pensare che la decisione sia stata molto politica, ma tanto non ci si può fare nulla.
Ultimo aggiornamento: 2012-01-25 12:56