Non sarò un grande costituzionalista, ma non trovo nulla di strano che il TAR del Lazio abbia respinto il ricorso del Comitato per il NO al referendum sulla giustizia, che riteneva che la delibera del governo che ha fissato la data del voto non fosse valida perché loro stavano ancora raccogliendo firme. Siamo seri: in un referendum costituzionale non si può fare altro che dire che non si vuole approvare la legge costituzionale, e quindi non appena qualcuno ha i requisiti per indirlo lo si fa. Diverso sarebbe stato il caso di un referendum standard, dove sappiamo che il quesito può tagliuzzare la legge in tanti modi diversi e quindi è meglio aspettare per far partire tutti dallo stesso punto.
Il comitato potrebbe avere qualche chance in più sul riuscire a mettere la propria formulazione del quesito sulla scheda elettorale: generalmente si cerca di fare in modo che la volontà degli elettori sia sovrana, e quindi un testo più chiaro potrebbe passare, sempre tenuto conto del fatto che il tema è quello e non si scappa. Dovrebbe infine avere buone probabilità di essere ufficialmente abilitato agli spazi di propaganda elettorale, sempre per favorire la partecipazione.
Cosa voterò io, e perché voterò così, ve lo dirò un’altra volta :-)
Dicci per favore anche se secondo te lo raggiungiamo il quorum stavolta. Io spero di sì, qualche possibilità in più del solito la si ha.
E andrò a votare per un referendum dopo mooolto tempo che non lo faccio. Votando sì.
i referendum costituzionali non hanno quorum.
Ah! Proprio i più importanti senza quorum, e leggo che la ratio sarebbe proteggere le minoranze. Però se il Parlamento approva la legge con una maggioranza dei due terzi il referendum non può avere luogo. Non sono in contraddizione queste due logiche?
no, credo che la vera ratio sia “se il parlamento non è riuscito a convincersi davvero della bontà della nuova legge costituzionale, tanto che non c’è stata la maggioranza qualificata, a questo punto vale tutto”.
Non allungare la campagna elettorale è un grandissimo vantaggio per gli antigovernativi e il comitatino avrà pure il rimborso delle spese sostenute per illuminare il popolaccio.
Sicuramente elencare sulla scheda gli articoli della costituzione variati ha un effetto imponente sulla casella crocettata e non mi stupirei se gli azeccagarbugli battagliassero con impegno per metterli oppure no.
Ma io, come tutti, ho fiducia nella dea bendata e nel suo spadone.
Non creda alla propaganda.
La formulazione del quesito confermativo di una legge costituzionale è stabilita dall’art. 16 della L. 352/1970, per cui il sedicente comitato non avrebbe in alcun modo proporre una formulazione diversa del quesito.
scusi, Avv., ma l’articolo 16 della suddetta legge recita
Ergo, ci sono due formulazioni alternative. È abbastanza probabile che si stabilirà che quanto è stato fatto resta, ma in linea di principio la possibilità di una formulazione alternativa.
Le due formulazioni differiscono solo per “di revisione dell’articolo” o “costituzionale”. Può una differenza così infinitesimale e chiara generare problemi di liceità della formulazione?
Occhio che su Normattiva è necessario usare i collegamenti permanenti per renderli usabili da chiccessia:
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-25;352!vig=2026-01-29
per definizione entrambe le formulazioni sono lecite. Personalmente indicare gli articoli mi pare un po’ più chiaro (nel senso che è molto più facile cercare il testo della Costituzione che quello di una legge), ma all’atto pratico non cambierebbe nulla.
Non vorrei apparire troppo pedante, ma l’una formulazione mi si applica alle leggi che revisionano degli articoli della Costituzione, mantre l’altra formulazione mi si applica alle leggi costituzionali cone non revisionano articoli della costituzione. Essendosi che la legge di cui stiamo discorrendo revisiona un articolo della costituzione, mutandone il testo, me ne consegue che ad esso referendum si applicherà la prima formulazione e non la seconda formulazione.
Integro a scanso d’equivoci il commento precedente chiarendo che, ove improvvidamente riteneste che le leggi costituzionali debbano giocoforza, in quanto tali, modificare il testo della Costituzione più bella del mondo, ecco, sappiatelo che così non è
Mi scusi, ma gli otto articoli della legge costituzionale indicano tutti “modifica dell’articolo XX della Costituzione”, e quindi parrebbe che si trattasse della prima formulazione. Ma il DPR 13 gennaio 2026 dice
[…] «Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare” approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2025 ?», quindi la seconda formulazione.
Ha ragione: la legge non si limita alla revisione di articoli ma introduce ulteriori norme che non si limitano alla modifica della costituzione. Ho sbagliato io a dire che la legge si limitava a quello, ma al netto del mio errore, la sostanza è la medesima, vale a dire che il testo del quesito è obbligato