il decreto rave

Da quello che ho capito, è stato scritto da cani, tanto che la maggioranza stessa prevede di modificarlo in Parlamento. D’altra parte, l’altro giorno il rave è stato fatto terminare con le leggi attualmente in vigore, quindi di per sé il decreto non serviva nemmeno (sì, mi è chiaro che non è quella la ragione per cui è stato scritto, non rompete su questo).

Ma è possibile che nel governo Meloni non ci sia stato nessuno che abbia pensato di chiedere un consiglio agli esperti in Parlamento, che sono pagati proprio per questo, prima di pubblicarlo? Pensavano di non riuscire a cogliere il momento giusto per la pubblicazione?

Ultimo aggiornamento: 2022-11-03 12:35

14 pensieri su “il decreto rave

  1. Bubbo Bubboni

    Mah, neppure i critici si sono spremuti tanto a pensare qualche commento sensato sulle prime azioni del governo.
    Forse è solo il ponte che ha impegnato duramente le menti più brillanti, o forse tutta l’erba dello stesso fascio è marcia allo stesso modo.

  2. mestessoit

    Banalmente per problemi di immagine occorreva una risposta molto rapida, il rave era in corso e bisognava fare qualcosa per “mantenere la faccia” verso l’elettore medio, che vede queste cose come fumo negli occhi ed un pugno nello stomaco.
    Poi si sa, la fretta fa i gattini ciechi.

  3. concavi

    Non vorrei passare per complottista ma un paio di fatti mi sembrano meritevoli di riflessione:
    – del rave si è parlato moltissimo, con un’amplificazione notevole da parte di media (TV e web) di proprietà di Berlusconi
    – la legge sembra volutamente vaga, fin troppo, al punto da risultare applicabile a qualsiasi tipo di manifestazione
    – la legge sembra anche preparata e ponderata, i “difetti/limiti” che ha potrebbero essere voluti e calcolati.
    Uso il condizionale e parlo in termini ipotetici, per buona fede: spero sia solo ignoranza e demagogia, non volontà repressiva. Oltre alla possibilità che la motivazione sia “distrarre” da altri problemi più seri.
    Il tempo giudicherà se / quanto sia mal riposta questa buona fede, sono tendenzialmente pessimista ma nei nostri politici, tra incapacità e intolleranza, la sfida è sempre accanita.

  4. frap1964

    Andrebbe forse chiarito che la creazione del “nuovo reato” di cui al neo art 434-bis c.p. – Invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica era perfettamente inutile in quanto tale fattispecie di illecito era ed è già prevista dal vigente art. 633 c.p. – Invasione di terreni o edifici, reato che si consuma in due fasi, l’ingresso abusivo in fondo altrui (art. 637 c.p.) seguita dalla permanenza nel medesimo per svolgervi una qualche generica attività, ovvero l’occupazione del fondo, od in alternativa la messa a profitto del medesimo.
    Si procede a querela di parte oppure d’ufficio, se il fatto è commesso da più di cinque persone (caso tipico del rave-party) oppure da persona palesemente armata. Nel primo caso (querela di parte) la pena è la reclusione sino a 2 anni OPPURE la multa da 103 € a 1032 €, nel secondo caso la pena è la reclusione da 2 a 4 anni E la multa da 206 € a 2064 €. Inoltre se il fatto è commesso da due o più persone, la pena per i promotori o gli organizzatori è aumentata. Sarebbe stata quindi sufficiente, al limite, la previsione di una ulteriore specifica aggravante per “eventi pericolosi per l’ordine pubblico, l’incolumità o la salute pubblica”.
    La creazione del “nuovo reato” in uno specifico capitolo del codice penale che comprende invece reati gravissimi quali strage, incendio, disastro ferroviario, attentato alla sicurezza dei trasporti ed altri ancora, si rinviene nel fatto che l’art. 434 c.p. è denominato “Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi” e, guarda caso, prevede proprio la fattispecie di potenziale illecito conseguente allo stato pericolante in cui versa e versava il capannone di Modena (tanto che il sindaco ne ha ora imposto la messa in sicurezza coatta). Oltre a ciò il decreto prevede anche la confisca tassativa e non solo potenziale “ai sensi dell’articolo 240, secondo comma, del codice penale, delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di cui al primo comma nonche’ di quelle utilizzate nei medesimi casi per realizzare le finalita’ dell’occupazione”.
    Che costituisce il realtà il vero deterrente al rave-party.
    Ed anche il “vero” probabile motivo del “precipitoso” intervento legislativo: lo si comprende leggendo questa intervista, da cui si desume l’esistenza di una causa intentata nei confronti del Ministero dell’Interno per mancata confisca di tir ed impianti sonori. In caso di soccombenza l’allora ministra Lamorgese ed il questore di Viterbo potrebbero anche essere chiamati a dover rispondere di danno erariale da parte della Corte dei Conti, ancorché la confisca di beni debba essere necessariamente autorizzata da un magistrato. Il neo ministro dell’Interno Piantedosi, già prefetto di Roma dal 2020, ed ex capo di gabinetto al ministero dell’Interno all’epoca di Salvini, queste cose le sa perfettamente.
    Il decreto non viene pubblicato dal governo, ma emanato dal Presidente della Repubblica che, in teoria, dovrebbe pre-verificare l’esistenza dei presupposti previsti dall’art 77 della Costituzione, ovvero la presenza di casi straordinari di necessita’ e d’urgenza.
    Che in questo caso, in tutta evidenza, non c’erano.
    Ora il Parlamento sarà impegnato ad emendare una norma non solo scritta male, in quanto applicabile ad una più vasta varietà di casi e situazioni, ma in realtà perfettamente inutile, se escludiamo il solo obbligo tassativo di confisca.
    Oltre all’inserimento del reato nella lista di quelli per cui il questore può proporre la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e l’obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale: si è infatti modificato allo scopo preciso il “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”, nel decreto.
    Imho, naturalmente.

    1. .mau. Autore articolo

      beh, tutte le disposizioni di legge arrivano firmate dal presidente della Repubblica (e controfirmate dai ministri competenti), claro.

      Per quanto riguarda l’inutilità pratica di una legge che parla di comportamenti illeciti già sanzionati da altre leggi, oltre al banale fatto che non credo che un decreto legge possa semplicemente inasprire le pene già previste ricordo che per esempio l’omicidio stradale è stato aggiunto al nostro codice penale stravolgendone la logica.

      (L’urgenza e necessità da controllare per i decreti mi sa che è ormai lettera morta da decenni…)

      1. frap1964

        Ti segnalo che il primo comma dell’art. 366 c.p. , che inasprisce la pena, con aggiunta della multa e raddoppio dei minimi e massimi, è stato aggiunto con l’Errata-Corrige in G.U. 17/12/2018, n. 292, che a sua volta ha modificato l’art. 30, comma 1 del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 (in G.U. 04/10/2018, n. 231) poi convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132 (in G.U. 03/12/2018, n. 281). Si-può-fare eccome con decreto. Puoi verificare QUI (click su aggiornamenti all’articolo) o QUI, leggendo il testo dell’art. 30.

        Il vero problema era la confisca (art. 240 c.p.) non esplicitamente prevista per l’art. 633 c.p.
        E proprio per questo, con riferimento al nuovo inutile reato, è stato aggiunto nel testo del decreto:
        “E’ SEMPRE ordinata la confisca ai sensi dell’articolo 240, secondo comma, del codice penale, delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di cui al primo comma nonche’ di
        quelle utilizzate nei medesimi casi per realizzare le finalita’ dell’occupazione.”
        Che è appunto il vero deterrente a questo genere di eventi.

        1. .mau. Autore articolo

          (no, i commenti con tanti link vanno semplicemente in moderazione)

          Ammetto la mia ignoranza in materia, ma che cosa sono “le cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di cui al primo comma nonche’ di
          quelle utilizzate nei medesimi casi per realizzare le finalita’ dell’occupazione”? Cesoie per entrare (illegalmente) nel luogo del rave? La vedo difficile a dire che le sostanze psicotrope “realizzano le finalità dell’occupazione”.

          1. frap1964

            Cito Wikipedia: I free party, comunemente chiamati anche rave party o semplicemente rave, sono manifestazioni musicali autogestite nate alla fine degli anni ottanta, dall’accesso completamente libero e gratuito per chiunque. Caratterizzate dal ritmo incalzante della musica, principalmente tekno, techno, goa, acid house, jungle, drum & bass o psy-trance, e dagli stravaganti ambienti allestiti, performance di artisti, giocolieri e giochi di luce, si tengono solitamente in spazi isolati, per esempio all’interno di aree industriali abbandonate o in grandi spazi aperti, come campi, cave, boschi e foreste, con durata variabile da una notte fino a più di una settimana.
            L’esperienza di queste manifestazioni risponde all’esigenza di affermare una zona diversa dalle dinamiche imposte dalle istanze economiche, amministrative e istituzionali che regolano la quotidianità dello spazio “pubblico” e di chi lo attraversa.

            Ergo la finalità prima e preponderante dell’occupazione degli spazi parrebbe essere l’ascolto di musica, tipicamente ad elevato volume.
            Le “cose confiscabili” sono quindi gli impianti sonori, i tir utilizzati per il trasporto, ecc. ecc.
            Un bel danno per gli organizzatori.

            La detenzione di sostanze psicotrope o stupefacenti per uso personale non è notoriamente più reato a seguito dello specifico referendum del 1993 promosso dai radicali.
            Lo sono invece la detenzione con finalità di spaccio, così come previsto dall’art 73 del Testo Unico sugli stupefacenti di cui al DPR 309/1990 e successive modificazioni, che già prevede la confisca; lo è anche la guida sotto l’effetto dei/delle medesime sostanze, prevista dall’art 187 del vigente Codice della Strada: ammenda da 1500€ a 6000€ ed arresto con reclusione da 6 mesi ad 1 anno, oltre alla sanzione accessoria della sospensione della patente da 1 a 2 anni, ecc. ecc.
            Elementi di deterrenza giudicati sufficienti dal nostro legislatore.

          2. frap1964

            Per avere conferma che è poi la confisca il vero deterrente che funziona, basta leggere QUI.
            Manifestazione già prevista per domani 5 novembre 2022 allo Spin Time Labs di Roma: “Ma abbiamo dovuto annullare tutto e rimandarla a data da destinarsi – fa sapere il presidente di Spin Time – perché gli artisti contattati hanno dato tutti forfait. Lo sa perché? Hanno paura che, con l’entrata in vigore del nuovo decreto, gli vengano sequestrati gli strumenti”.
            C.V.D.

          3. frap1964

            E naturalmente siccome il reato si consuma con l’occupazione abusiva ed arbitraria del fondo, se per caso ci parcheggi sopra un camper oppure un’auto, ci sta che, a garanzia dei danni procurati, ora ti confischino pure il mezzo.
            Così te ne vai pure a piedi… :-)

          4. frap1964

            E Piantedosi, guarda un po’ il caso, ora conferma: “Nella prospettiva di incidere efficacemente sul profilo della deterrenza, il punto nodale delle nuove misure è la confisca obbligatoria del materiale utilizzato per lo svolgimento dei rave party”. :-)
            C.V.D.

  5. frap1964

    Ti segnalo (vedi altro mio commento finito in spam per eccesso di link) che l’inasprimento delle pene si può fare eccome con decreto legge.

    Il problema era invece la confisca obbligatoria, non prevista dall’art. 240 c.p. per il caso dell’art. 366 c.p., cioè il vero deterrente a questo genere di eventi.

I commenti sono chiusi.