Io mi ostino a percorrere qualche centinaio di metri della pseudopista ciclabile di viale Marche tutte le mattine. D’altra parte dopo che ho lasciato a scuola i bimbi non è che abbia chissà quali alternative per andare in ufficio (Farini-Stelvio? ecco, lasciamo perdere). La pista in questione è stata semplicemente disegnata sull’asfalto senza nessuna protezione, a nessuno è venuto in mente di mettere almeno qualche telecamera dissuasiva, e così è tipicamente il percorso preferenziale di non so quante centinaia di scooter al giorno, scooter che nell’altro lato spesso si lamentano perché la loro strada è bloccata dalle automobili che parcheggiano davanti al bingo. Insomma, una tipica palestra di vita.
Insomma, non dovrei stupirmi più di tanto. E invece stamattina alle 8:35 ho visto – un po’ a fatica, visto il sole negli occhi – nientemeno che un’ambulanza, targata EP203RV. Starete sicuramente pensando che l’ambulanza in questione stesse viaggiando a sirene spiegate per una qualche emergenza: per nulla. Si muoveva lemme lemme giusto con i lampeggianti accesi (che come spiegava il mio istruttore di scuola guida sono semplicemente il modo per dire di essere in servizio), anche perché lo spazio non è che poi sia chissà quanto, tanto che sono riuscito a raggiungerla quando ha deciso di svoltare in via Lario. Niente male, vero?
Ultimo aggiornamento: 2017-10-25 21:38
A me l’istruttore di guida disse l’esatto contrario, che ora scopro essere sbagliato: mi disse che la sirena non era affatto necessaria in questi mezzi speciali, e che bastava il lampeggiante perché fossero esonerati dal rispetto del Codice della Strada.
Mentre l’art. 177 del CdS dice che sono necessari entrambi perché possano fruire della deroga:
«1. L’uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu e’ consentito ai conducenti […] delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, solo per l’espletamento di servizi urgenti di istituto. […] L’uso dei predetti dispositivi e’ altresi’ consentito ai conducenti delle autoambulanze, […]
2. I conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell’espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza.
4. Chiunque, al di fuori dei casi di cui al comma 1, fa uso dei dispositivi supplementari ivi indicati e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 85 a € 338)).»