Infortuni in itinere e biciclette

Forse non tutti sanno che in alcuni casi l’Inail riconosce come infortuni sul lavoro anche quelli sulla strada casa-lavoro. In realtà la tipologia è piuttosto complessa: l’articolo 210 del d.p.R. 30 giugno 1965, n. 1124, recita infatti «Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l’assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L’interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L’assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall’abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; l’assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida.» Notate il termine “necessitato” che immagino significhi “per necessità”: in pratica, se io prendo la mia auto per andare da casa al lavoro e ho un incidente, questo non è considerato “sul lavoro” a meno che io non riesca a dimostrare che non potevo andare a piedi o coi mezzi pubblici.

Bene: la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” ha aggiunto la seguente frase: «L’uso del velocipede, come definito ai sensi dell’art.50 d.lgs.30 aprile 1992, n.285 e successive modificazioni deve intendersi sempre necessitato.» Quindi da quest’anno se io fossi investito – faccio le corna – mentre sto andando in ufficio o sto tornando a casa con la mia bici non dovrei dimostrare che non potevo fare a meno della bici, e la situazione sarebbe la stessa che se fossi investito – rifaccio le corna – mentre sto andando o tornando dall’ufficio con il BikeMi (che è un mezzo pubblico). Dite nulla…

Se vi interessa, trovate più informazioni sul sito Inail.

3 pensieri su “Infortuni in itinere e biciclette

  1. Bubbo Bubboni

    E’ una bella cosa.
    Vedendo come gira mi sa che ora lo scontro si sposti sulla definizione di velocipede (che forse non è neanche definita dalla legge citata) ma mi sa che è proprio ora di rottamare la drasina.

  2. Pingback: Links for 23/04/2016 | Giordani.org

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