Come sempre, leggere le sentenze della Cassazione è interessante, ma lo è ancora di più leggere i commenti alle sentenze stesse. Intendiamoci, io non sono un avvocato (IANAL, si diceva un tempo) e anch’io indulgo in questo piacere, ma almeno cerco di evitare le trappole più banali. Prendiamo la sentenza sul rogo Thyssen-Krupp. Devo averlo scritto già qua, ma non sono mai riuscito a capire come si potesse condannare i dirigenti Thyssen per omicidio volontario. Omicidio volontario è quando imbraccio un mitra e sparo ad altezza uomo tra la folla: certo, posso essere così fortunato da non ammazzare nessuno, ma non è quello che volevo fare. Qui non penso che nessuno creda che alla Thyssen volessero un bell’incendio per risparmiare sullo smantellamento: certo, confidavano nello stellone e avevano istruito gli operai a tenere d’occhio le possibilità di incendio invece che rimettere in sesto le attrezzature di sicurezza, ma lì si parla chiaramente di omicidio colposo (è successo per colpa di quello che i dirigenti hanno fatto), a cui si può cercare di aggiungere come aggravante la colpa cosciente (e non il dolo eventuale, come mi è stato fatto notare in separata sede). La differenza tra le due aggravanti? Wikipedia la spiega bene. Nel dolo eventuale chi commette il reato prevede che l’evento si verifichi e accetta la possibilità che tale fatto si verifichi: voglio passare il posto di blocco, accelero a tutta birra, e se il poliziotto non si sposta è un suo problema. Nella colpa cosciente chi agisce prevede sì l’evento, ma è convinto che non si realizzerà: prendo una curva a tutta velocità pensando di essere un nuovo Nuvolari e invece sbando, oppure appunto lascio andare a ramengo le strutture di sicurezza dopo aver detto agli operai di tenere sempre pronto un estintore perché non si sa mai.
(poi qualcuno mi spiegherà perché il procuratore del primo grado del processo rilasci un’intervista, vero?)
Ultimo aggiornamento: 2014-04-25 19:49
Diciamo che il dolo eventuale non è da considerarsi del tutto impossibile in questa ipotesi.
La differenza è la seguente:
Colpa con previsione: “allento le misure di sicurezza pensando che tanto gli operai saranno in grado di salvarsi se ci dovesse essere un incendio”.
Dolo eventuale: “allento le misure di sicurezza pensando che magari nel peggiore dei casi morirà un operaio, ma pazienza”.
Posso capire che tu propenda per la prima ipotesi, ma non si può negare che anche la seconda debba essere presa in considerazione.
@John: occhei il cinismo, ma un amministratore sa che se qualcuno effettivamente morisse arriva un’ispezione, quindi cerca di evitarlo… Certo, un procuratore molto bravo potrebbe cercare di dire “non pensavano si arrivasse a una strage ma al più a una singola morte, che non dovrebbe fare troppo chiasso”, e allora il dolo eventuale ci potrebbe stare: ma dimostrarlo al di là di ogni dubbio continua a parermi improbabile.
Un dirigente d’alto bordo fa sempre calcoli sui rischi e benefici di qualsiasi cosa. La sua attività lavorativa si basa proprio sull’attenta analisi del rapporto rischi/benefici e il suo lavoro e la sua permanenza in azienda si basa proprio sull’assunzione che ottenga il massimo profitto riducendo sotto una certa soglia definita in maniera del tutto arbitraria di tale rapporto (ricordo un articolo sul sole che definiva un mafioso di spicco come un imprenditore che accetta rischi altissimi per la gestione della sua attività).
Calato nella discussione attuale, è ovvio per me che si siano presi dei rischi accentandoli per quelli che erano (l’impianto vale tot, la mia permanenza in Italia piuttosto che in XXXX mi costa tot, se non metto in mezzo le procedure operative e riduco il costo associato tanto vale che vado da una altra parte: se ci sono costretto per morte di qualcuno, beh, ho un pretesto valido per qualcosa che avrei fatto comunque).
L’accusa ha cercato di sparare alto nel suk processuale, certo. Come nel suk per ottenere (il massimo della pena) bisogna fare così. Triste, ma è il Mondo Reale (TM).
A volte, a proposito del caso Tyssen, mi viene in mente il film “Conflitto di classe” e la scena dell’ingenere della casa automobilistica che confessa che, accortisi del difetto costruttivo di un certo modello, avevano stimato il numero di incidenti probabili ma, fatta un’analisi costi/benefici, la dirigenza aveva poi deciso di non richiamare i veicoli.