Purtroppo non ho commentato in tempo utile questo articolo del Fatto, che spiegava come il governo Letta (il “governo del rimandare”) avrebbe in cantiere una riforma estiva che prevederebbe una deroga allarticolo 138 della Costituzione: quello che appunto regola come si può modificare la Costituzione stessa. In pratica si taglierebbero brutalmente i tempi per le modifiche: al momento occorrono quattro letture, con sei mesi di attesa tra le prime e le seconde, e un possibile referendum se non è stata raggiunta la maggioranza dei due terzi.
La mia sensazione è che tutto questo articolo sia stato inventato da quelli del Fatto. Purtroppo, come sempre capita con l’italica stampa, il giornalista non ha proprio pensato di mettere un link al ddl in questione, cosa che avrebbe tagliato la testa al toro: ma proprio per questo almeno in teoria non posso negare documentatamente la sua esistenza (e no, non perdo tempo per cercarlo). La cosa che mi ha stupito, però, è che a quanto pare non è possibile per la Corte Costituzionale procedere di ufficio, senza che il Parlamento, il Presidente della Repubblica o una delle parti di un processo faccia una richiesta specifica. Cambiare un articolo della Costituzione per legge ordinaria è incostituzionale: però il Parlamento potrebbe fare un golpe senza problemi. Niente male, vero?
Ultimo aggiornamento: 2013-07-03 15:44
Credo sia per questo che il PresRep è definito “garante della Costituzione”: in casi come questi dovrebbe essere lui ad attivare la Corte Costituzionale. Dovrebbe. Lui. Già,
Posso permettermi due precisazioni da giurista?
L’intervallo di attesa fra il primo e il secondo passaggio alle camere non è di sei mesi ma è “non minore di tre mesi” .
In nessun caso un giudizio presso la corte costituzionale può essere avanzato da “una delle parti di un processo “. La questione è un po’ diversa: l’iniziativa può essere di un giudice (in senso stretto, non un PM), detto in questa circostanza “giudice a quo”, il quale ritenga vi sia un dubbio di costituzionalità su una norma la cui applicazione gli è indispensabile per emettere la sentenza (senza questo presupposto, neanche il giudice può). Le parti possono ovviamente “suggerire” al giudice di fare questo, nell’ambito di una dialettica tutta interna al dibattimento processuale, ma ciò non comporta alcun potere delle parti e la decisione di rimettersi alla corte costituzionale è solo del giudice.
@Daniele: chissà perché ero convinto dei sei mesi.
Sulla seconda parte sì, confesso di avere accorciato sin troppo il mio discorso (anche perché altrimenti basterebbe intentare un processo qualunque per poi adire alla Corte Costituzionale)
Il DDL in questione non è altro che il disegno di legge costituzionale per l’istituzione del Comitato parlamentare per le riforme costituzionali:
link
(ed essendo un DDL costituzionale, non è fatto con legge ordinaria)
e quindi nella peggiore delle ipotesi adesso possono fare le prime due letture, non certo approvarlo!
Così le cose sono un po’ diverse :-)