irresponsabilità

Ci sono troppe cose da fare perché io riesca ad appassionarmi della querelle tra Il Fatto Quotidiano e il Presidente della Repubblica, quindi non sono andato a sfrucugliare fino in fondo. Però mi sembra che ci sia un problema di fondo.
Cominciamo dall’inizio: se le famigerate intercettazioni dove si sente la voce di Napolitano sono irrilevanti, queste dovrebbero non solo essere state distrutte ma non si sarebbe nemmeno dovuto sapere nulla della loro esistenza: questo sia se sono con Giorgio Napolitano che se sono con Maurizio Codogno oppure Silvio Berlusconi. Da questo punto di vista essere PresRep non deve contare nulla.
Ma passiamo al punto più generale: si può intercettare il Presidente della Repubblica? La Costituzione (articolo 90) scrive

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.
In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Credo concordino quasi tutti sul fatto che l’irresponsabilità del PresRep è una norma a sua garanzia, perché non rimanga ostaggio di chissà chi. Spero molti concordino anche che se l’ex ministro Mancino telefoni a Napolitano lo stia facendo non (solo) perché Nappy è un suo amico di lunga data ma anche perché è il Presidente della Repubblica, quindi sta implicitamente esercitando le sue funzioni: ogni riferimento a presunte nipoti di ex capi di stato è casuale. Mi resta però un dubbio: intercettare (pur senza andare a giudizio, anche perché comunque non sarebbero i giudici palermitani a poterlo fare) è equiparabile ad accusare? Io così sui due piedi direi di no, ma non essendo giurista né costituzionalista non ci metterei la mano sul fuoco. Voi invece che ne pensate?

Ultimo aggiornamento: 2012-07-20 10:22

8 pensieri su “irresponsabilità

  1. Bubbo Bubboni

    Io mi propongo di informare il Presidente della Repubblica del contenuto di ogni telefonata rilevante che faccio, e lo dico ben chiaro al mio interlocutore.
    Però un po’ mi spiace se questo rendesse le simpatiche sbobinature delle mie chiacchiere non pubblicabili o non utilizzabili, dato che norme che nascevano dall’esperienza tragica del fascismo e da una bella soluzione al problema del bilanciamento tra poteri potrebbero anche essere utilizzate con ben altro spirito.

  2. D.

    “Se le famigerate intercettazioni dove si sente la voce di Napolitano sono irrilevanti, queste dovrebbero non solo essere state distrutte ma non si sarebbe nemmeno dovuto sapere nulla della loro esistenza: questo sia se sono con Giorgio Napolitano che se sono con Maurizio Codogno oppure Silvio Berlusconi”.
    Qui ti sbagli.
    Se sono di Maurizio Codogno o di Silvio Berlusconi le conversazioni non sono affatto distrutte.
    Viene indetta un’udienza a cui partecipano le parti del processo (pm e imputati) e si decide se sono rilevanti o meno, infatti se non si facesse così si potrebbe dire: “la procura ha distrutto conversazioni da cui risultava la mia innocenza!” .
    Se dopo questa udienza sono ritenute irrilevanti per il processo vengono distrutte (ma comunque le conversazioni vengono conosciute dagli avvocati delle parti e aumenta il rischio che qualcuno le passi sottobanco alla stampa).
    Napolitano sostiene che nel caso del pdr, al contrario che nel caso di Codogno o anche di Berlusconi, le conversazioni vanno distrutte e basta perchè il pdr è il pdr(non c’è infatti nessuna norma specifica che prevede cosa fare).
    Fonte ad esempio: http://temi.repubblica.it/micromega-online/franco-cordero-la-prerogativa-invocata-dal-colle-non-esiste/ (uno dei massimi esperti italiani di procedura penale e, sì, scrive sempre così come parla…)
    Secondo punto: intercettare certamente non equivale ad accusare, ma non è l’art. 90 che prenderei in considerazione.
    Infatti c’è una legge costituzionale (non ricordo il numero, sorry) che regola la materia e vieta le intercettazioni al pdr senza parlare però di intercettazioni indirette.

  3. .mau.

    @D.: grazie per le spiegazioni. Immagino che la legge a cui ti riferisca sia la 219/89, che però parla appunto specificatamente delle intercettazioni al PresRep, mentre queste sono indirette e quindi non direttamente normate.
    Capisco la logica di chiedere alla Corte Costituzionale di dirimere una questione che evidentemente non è chiaramente normata, e non mi esprimo al riguardo, ma il mio punto mi pare resti intatto: perché, se non c’è una norma specifica che preveda cosa fare, bisogna necessariamente seguire la norma “è il PresRep” e non la norma “sono intercettazioni irrilevanti”? Ribadisco che non è un “perché” retorico.

  4. .mau.

    @D.: la domanda (oziosa, intendiamoci) è “secondo voi in caso di intercettazioni indirette quale sarebbe la norma migliore? tutelare il PresRep come per le intercettazioni dirette oppure applicare la legge normale?”

  5. D.

    Se la mettiamo sul piano delle preferenze individuali io sarei per la massima trasparenza per le cariche pubbliche (il che non implica intercettazioni dirette illegali tanto per intederci) senza contare che un (ipotetico per quanto ne sappiamo) intervento del pres rep su un pm per aiutare un amico se non è attentato alla costituzione è qualcosa che un po’ ci si avvicina.

  6. .mau.

    Beh, se nelle intercettazioni ci fosse anche solo qualcosa come “mah, chissà se si può fare qualcosa” quegli atti sarebbero già stati inviati alle Camere, non pensi? Comunque sì, la mia era una domanda puramente individuale: non ho le conoscenze giuridiche necessarie per dare un giudizio tecnico.

  7. Mauro G

    Domanda ingenua e da “ignorante”: quale è il problema ?
    Il PdR sarà anche immune, ma sta anche scritto che può fare atti secretati agli italiani?
    ( Lui , ma anche tutti gli amministratori, pubblici e privati che hanno a che fare con “la cosa pubblica”, ovvero usano soldi delle tasse e/o agiscono per conto degli italiani)
    A parte in caso di guerra, mi vengono in mente pochissimi casi in cui gli atti del PdR sia opportuno rimangano segreti.
    ( Almeno per un periodo più o meno breve, poi vanno pubblicati per poter giudicare “la storia” e se possibile imparare da eventuali errori.)
    Sta al PdR NON compiere atti ( ed anche telefonate) che lo possano mettere in cattiva luce )
    Se ci rappresenta dobbiamo sapere cosa fa,
    se deve fare atti ( nel nostro interesse) che non dobbiamo sapere , perchè non capiremmo, allora non ci rappresenta, ma ci comanda, ed allora occorre cambiare nome…

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