Il perché dei no ai referendum contro il Porcellum

Ieri sono state depositate le motivazioni della Consulta per la decisione di non ammettere i due referendum contro l’attuale legge elettorale. Siamo in Italia, e così a quest’ora la notizia non è già più nella homepage del Corriere, e galleggia a stento in quella di Repubblica. Si sa, la notizia era “referendum sì, referendum no”: il perché è pleonastico.
Come promesso, invece, due parole su queste motivazioni io le scrivo. Purtroppo non posso darvi il link alla sentenza 13/2012 se non dicendovi di cliccare qui e mettere 2012 nell’anno e 13 nel numero, perché il sito della Corte Costituzionale si aggiudica di gran lunga il titolo di meno internet friendly di tutta Italia: per dire, anche con la ricerca interna l’URL che ottengo è http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do che ovviamente non dice molto. Vabbè: vediamo.
– La Suprema corte inizia a dire “noi in questa sede non possiamo decidere se la legge attuale è costituzionale o no”, e su questo siamo tutti d’accordo, almeno spero.
– Le due proposte, anche se non lo dicono esplicitamente, tendono entrambe ad abrogare del tutto la legge attuale, la prima direttamente la seconda togliendole il toglibile: e anche qua siamo d’accordo. D’altronde non si vede dove dovrebbe essere scritto esplicitamente, no?
– Occorre che «risulti una coerente normativa residua, immediatamente applicabile, in guisa da garantire, pur nell’eventualità di inerzia legislativa, la costante operatività dell’organo», e quello lo si spera bene (anche se paradossalmente vengono citate a supporto due sentenze di ammissibilità di referendum, quelli a cui poi non ha votato nessuno)
– Ora però iniziano i miei dubbi. Per il primo referendum, il punto 5.2 afferma che «La tesi della reviviscenza di disposizioni a séguito di abrogazione referendaria non può essere accolta, perché si fonda su una visione “stratificata” dell’ordine giuridico, in cui le norme di ciascuno strato, pur quando abrogate, sarebbero da considerarsi quiescenti e sempre pronte a ridiventare vigenti.». A me (e a molti costituzionalisti che sicuramente ne sanno più di me) la cosa continua a parere strana: sarebbe forse concepibile nel caso di referendum per abrogare una legge che affermi nel suo ultimo articolo “ogni disposizione di legge in contrasto con il testo di questa legge è implicitamente abrogata”, ma in questo caso il Porcellum modificava solo parti del Mattarellum. Insomma, io non vedo quali potrebbero essere le «conseguenze imprevedibili per lo stesso legislatore, rappresentativo o referendario, e per le autorità chiamate a interpretare e applicare tali norme, con ricadute negative in termini di certezza del diritto». Né il riferimento alla sentenza 28/2011 parrebbe lecito: lì infatti si scrive che il decreto legislativo oggetto della richiesta di referendum «ha espressamente abrogato alcune preesistenti norme concernenti la disciplina in esame» . Nella legge Calderoli c’è un unico comma abrogato, il sesto dell’articolo 58 del D.Pr. 361/1957, che però non c’era già….
– Diciamo insomma che il punto 5.4, «La volontà di far “rivivere” norme precedentemente abrogate, d’altra parte, non può essere attribuita, nemmeno in via presuntiva, al referendum, che ha carattere esclusivamente abrogativo, quale “atto libero e sovrano di legiferazione popolare negativa” (sentenza n. 29 del 1987), e non può “direttamente costruire” una (nuova o vecchia) normativa (sentenze nn. 34 e 33 del 2000)», mi sembra molto tirata per i capelli.
– Paradossalmente, rispetto almeno alla mia idea di due settimane fa, sono pienamente d’accordo con il motivo del rifiuto del secondo referendum. In pratica, cancellando solo i 71 « alinea– cioè le frasi iniziali di ognuno dei commi oggetto della richiesta, che dispongono l’abrogazione o la sostituzione delle norme elettorali prima in vigore», si rischiava di avere delle doppie norme soggette poi a interpretazione. Insomma, non era un triciclo con le ruote sghembe ma un triciclo con due insiemi di ruote che si muovevano in direzioni diverse.
Commento finale? Continuo a pensare che la decisione sia stata molto politica, ma tanto non ci si può fare nulla.

Ultimo aggiornamento: 2012-01-25 12:56

26 pensieri su “Il perché dei no ai referendum contro il Porcellum

  1. sapu

    Dal link che hai messo non riesco ad arrivarci, da quello all’inizio della pagina che riportato (stesso link) sì. L’unica cosa che capisco è che non capisco.

  2. Federico D'Ambrosio

    Secondo me le argomentazioni hanno senso. Se si crea il precedente allora ad ogni abrogazione seguirebbe il ripristino della legge precedente, creando effetti potenzialmente imprevedibili, oltre ad essere in contrasto con la giurisprudenza che non prevede degli “strati” di leggi. Sono anche d’accordo con l’altra argomentazione: i referendum servono per cancellare una norma, non per effettuare una scelta tra due norme.

  3. .mau.

    @sapu ho aggiunto il modo per fare la ricerca e trovare la sentenza. @federico considerando che la nostra normativa per i referendum (tranne che per quelli costituzionali) è PURAMENTE abrogativa, capirai come parlare di stratificazione è un po’ strano…

  4. glayos

    @Federico D’Ambrosio
    Una motivazione che stia in piedi dal punto di vista giuridico non è difficile da trovare quasi mai. Però secondo me è lampante quella politica. Il governo Monti è un governo del Presidente, più o meno esplicitamente Monti e i suoi ministri lo ricordano. La Corte Costituzionale non può non aver considerato che far saltare il Porcellum avrebbe significato far saltare la legislatura e, quindi, pure il governo Monti. Il che sarebbe stato un grande sgarbo verso il Capo dello Stato. Oltretutto il Governo Monti ha un compito fondamentale per disinnescare la bomba debito pubblico, rassicurare i mercati. Tutti i partiti stanno sotto coperta perchè sanno che a far casino magari vincono le elezioni, ma per governare le macerie.

  5. sapu

    La ‘stratificazione’ (= sussistenza di un sistema legislativo ‘di riserva’) è tanto più inaccettabile quanto più va a ‘scalfire’ la Prima Norma. Poi, secondo me (faccina), è stata l’insistenza, nelle memorie presentate, sulla “irrazionalità” del porcellum che gli ha fatto girar le balle, è stato come dire alla Consulta ‘Era palesemente una merda quella legge, come mai non ve ne siete accorti, dove eravate?’

  6. .mau.

    @federico: per definizione a ogni abrogazione si ritorna allo status precedente, no? Prendi chessò il referendum sull’abrogazione del ministero delle politiche agricole e forestali (vedi http://it.wikipedia.org/wiki/Referendum_abrogativi_del_1997_in_Italia ). Testo del referendum: «Volete voi che sia abrogata la legge 4 dicembre 1993, n. 491 (Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali)?» Testo dell’articolo 1, comma 1 della legge di cui sopra, da http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-12-04;491 : «Il Ministero dell’agricoltura e delle foreste e’ soppresso.» Secondo l’interpretazione 2012, quel referendum non s’aveva da fare.

  7. .mau.

    quel referendum non raggiunse il quorum, ma non è questo il punto. La Corte Costituzionale nel 1997 AMMISE il referendum, nonostante – se fosse passato – avrebbe prodotto effetti di destratificazione. La Corte Costituzionale nel 2012 NON HA AMMESSO un referendum perché – se passasse – produrrebbe effetti di destratificazione. (Tutto questo per il quesito 1, per il 2 è tutta un’altra storia). Più chiaro di così non so spiegarlo.

  8. miic

    mau, credo che il punto sia anche la rilevanza costituzionale della materia. mi pare che in altre occasioni la corte avesse argomentato così: una democrazia può funzionare anche senza ministero dell’agricoltura, in attesa che la materia sia regolamentata da un’altra legge (che infatti poi s’è fatta, hanno istituito il ministero delle politiche agricole: quel referendum in realtà è passato già nel 93 mi pare). ma, affermava la corte nelle sentenze precedenti, una democrazia non può funzionare senza legge elettorale, perché dev’essere possibile sciogliere le camere e andare alle elezioni in qualsiasi momento

  9. .mau.

    @miic: occhei, è chiaro che non so più scrivere. Io sto parlando di destratificazione, cioè di norme che fanno rivivere altre norme. Il referendum abrogativo del ministero dell’agricoltura non faceva rivivere nulla, quindi non era un problema. Il referendum abrogativo del ministero delle politiche agricole faceva rivivere il ministero dell’agricoltura, quindi era un problema. La sentenza della Corte Costituzionale dice che VISTO CHE NON SI PUÒ DESTRATIFICARE allora si rimarrebbe senza legge; peccato che quindici anni fa si poteva destratificare.

  10. miic

    non ho capito dove la corte cost. abbia detto che abolito il min Pol agr si tornava al min agr for, ma confesso di non aver guardato tutti i link. più che altro mi inquieta quel “vecchia” nella frase “non può ‘direttamente costruire’ una (nuova o vecchia) normativa”, visto che a me sembra che per definizione abrogare una normativa nuova significa ricostruirne una vecchia. ma arriveranno i nostri amici giuristi

  11. Bob.Draco

    (utilizzare il concetto di “rollback” anche per le leggi? Comunque continuo a essere dell’opinione che certe cose non si fanno con i referendum abrogativi.)

  12. Heart Attack

    .mau.: ti pongo un quesito che potrebbe rivelare la fragilità della tua argomentazione: le leggi normali spesso abrogano altre leggi. Se la legge A abroga un pezzo della legge B e la legge C abroga per intero la legge A, secondo te il pezzo della legge B ritorna ad essere valido? Secondo me no, perché l’abrogazione cessa gli effetti futuri di una legge, non la annulla come l’annullamento di una norma incostituzionale.

  13. Heart Attack

    @.mau.: il concetto è lo stesso. L’azione di modifica di una legge è un avvenimento una-tantum, che si verifica all’entrata in vigore della legge di modifica. È già successo nel passato. L’abrogazione non annulla gli effetti nel passato.

  14. Heart Attack

    La modifica di una legge preesistente, sia abrogazione o sostituzione di parole, imho, è un effetto una-tantum che si conclude nel passato. Tu stai immaginando un concetto elettronico di documento, ma prova a immaginarne una versione cartacea e forse ti sarà più chiaro ciò che sto dicendo ;-)

  15. .mau.

    col foglio di carta hai incollato sopra delle nuove parole (la sostituzione); l’abrogazione toglie il pezzetto di carta.

  16. Apis

    Peraltro, con questa decisione la Corte ha implicitamente indicato ai politici come sia possibile che una legge possa diventare non abrogabile con un successivo referendum: basta sfruttare il trucco della stratificazione/destratificazione nella sua redazione.
    Questo mi pare l’effetto peggiore di questa sentenza …

  17. Giorgio

    non ho letto la sentenza, non c’ho il tempo e anceh se ce l’avessi dubito che eviterei di prender qualche granchio. comunque da quel che ho capito il motivo per cui il mattarellum non poteva essere immediatamente riapplicato era che nel frattempo avevano introdotto (attraverso modifica della costituzione, mica paglia) un tot di posti per gli italiani all’estero e il disegno dei collegi previsto dal mattarellum non stava in piedi.

  18. Bubbo Bubboni

    Di buono c’è che è una sentenza politica, fatta per il momento e per le forze in campo (e soprattutto per quelle forti e fuori dal campo democratico e visivo). Da non dimenticare anche lo stipendio degli autori, sempre utile per valutarne lo spirito trasgressivo e incline all’innovazione.
    Anche io non vedo i rischi che rappresenti un autorevole precedente contro l’espressione diretta del sovrano popolo abrogatore.
    Quando servirà si argomenterà il contrario senza tanti problemi. Anzi mi pare davvero notevole che i proponenti del referendum avessero previsto esattamente cosa poteva determinarne la non ammissibilità, per quanto sia facile verificare che non esisterebbe nessuna impossibilità di svolgere nuove elezioni e nessun vuoto legislativo (a parte quello tradizionale, dato che le leggi recenti sono comunque scritte male).

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