parliamo un po’ con i testi davanti

Sono andato a cercare sul sito della Camera informazioni su cosa succede con questo disegno di legge sulle intercettazioni: ecco qua il risultato.

Art. XXX:
[omissis]
2. E’ vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare.
3. Se si procede al dibattimento, non è consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo per il dibattimento, se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, e di quelli del fascicolo del pubblico ministero , se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello. E’ sempre consentita la pubblicazione degli atti utilizzati per le contestazioni.
[omissis]
5. Se non si procede al dibattimento, il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione di atti o di parte di atti quando la pubblicazione di essi può offendere il buon costume o comportare la diffusione di notizie sulle quali la legge prescrive di mantenere il segreto nell’interesse dello Stato ovvero causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni o delle parti private. Si applica la disposizione dell’ultimo periodo del comma 4.
[omissis]
Art. YYY
1. Salve le sanzioni previste dalla legge penale, la violazione del divieto di pubblicazione previsto dagli articoli 114 e 329 comma 3 lettera b) costituisce illecito disciplinare quando il fatto è commesso da impiegati dello Stato o di altri enti pubblici ovvero da persone esercenti una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato.
2. Di ogni violazione del divieto di pubblicazione commessa dalle persone indicate nel comma 1 il pubblico ministero informa l’organo titolare del potere disciplinare.
Art. ZZZ
1. L’intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati:
a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell’articolo 4;
b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell’articolo 4;
c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;
e) delitti di contrabbando;
f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono;
f-bis) delitti previsti dall’articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1 del medesimo codice.
[omissis]

Vi pare che sia un testo così liberticida? Parliamone.
Aggiornamento: (13 luglio) Contrordine, compagni e amici! a causa di una deprecabile serie di refusi non ho postato il testo del ddl intercettazione, ma gli attuali articoli 114, 115 e 266 del Codice di procedura penale, come del resto correttamente citato nei link qui sopra. Mi scuso per il deplorevole errore.

Ultimo aggiornamento: 2010-07-12 16:45

14 pensieri su “parliamo un po’ con i testi davanti

  1. Andrea

    C’è un problema tecnico: spesso si fanno intercettazioni su reati meno gravi perché sono “veicolari” a quelli maggiori, qui invece si prevede di disporre intercettazioni solo per quelli più gravi. Questa è una furbata per – si dice – evitare indagini ai politici o ai finanzieri ma, così facendo, si tagliano le basi per le inchieste sulla criminalità organizzata.

  2. Anónimo

    “2. E’ vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto (…)”. Se sono atti non più coperti del segreto sono atti pubblici, no? E perché non si possono pubblicare?
    “5. Se non si procede al dibattimento, il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione di atti o di parte di atti quando la pubblicazione di essi può offendere il buon costume o comportare la diffusione di notizie sulle quali la legge prescrive di mantenere il segreto nell’interesse dello Stato (…)”. Quindi niente più D’Addario, ma anche niente più intercettazioni di qualsiasi tipo che possano coinvolgere il governo, che può invocare “di mantenere il segreto nell’interesse dello Stato”.
    E poi: se tutto il mondo, compresi illustri giuristi (e OCSE, Consiglio d’Europa, tutte le testate più importanti), dice che Ghidini, l’avvocato del Premier, ha scritto una legge liberticida, che ne sai tu, che ne sappiamo noi?

  3. mestesso

    Confesso che non ho capito bene per quale motivo hai citato il codice penale per quanto riguarda identificazione e perquisizioni.
    Qui si tira in ballo (lasciamo perdere per ora se bene o male) NON le libertà individuali o la loro limitazione (oggetto degli articoli cui sopra) ma la libertà collettiva di conoscere fatti o cose in carico a degli imputati. Cosa ben diversa, e che dovrebbe avere tutele ben diverse (costituzione?).

  4. Anonymous

    Mi piacerebbe sapere cosa vuol dire vietare la pubblicazione degli atti fino alla sentenza di primo grado. Vuol dire che è vietato fare le fotocopie delle intercettazioni, ma si può parlare di quello che si sente in aula? Non mi sembra un granché, se non che i giornalisti devono fare il loro lavoro: intervistare, stare in aula, ascoltare ed interpretare, non ripubblicare delle veline a sforzo zero. E ciò sarebbe un un bene.
    Le intercettazioni a strascico poi mi sembrano una cosa degna da stasi, definire meglio l’ambito non è un male.

  5. .mau.

    Ehm… gli articoli che ho citato sono quelli della legge attualmente in vigore (d’altra parte, in Italia almeno, i disegni di legge sono sempre scritti a patchwork, con frasi tipo “dopo le parole blah blah del comma 5b dell’articolo 12 della legge 666/2006 viene aggiunto il testo bleah bleah”; quindi la cosa doveva apparire subito agli occhi). Questo può significare varie cose:
    – non leggete i testi ma partite direttamente da pre-giudizi;
    – non leggete i testi perché vi fidate di me (e fate male);
    – la legge attuale, se fosse applicata, permetterebbe già di sanzionare i comportamenti illeciti che ci sono.
    Naturalmente – come capita anche negli USA, vedi anche De Biase – la responsabilità delle intercettazioni pubblicate senza che ce ne fosse diritto è di chi quelle intercettazioni le ha fornite; ma nonostante tutte le sparate sulle toghe rosse nessuno vuole davvero fare un’inchiesta.
    @mestesso: la «libertà collettiva di conoscere fatti o cose in carico a degli imputati» è un concetto troppo fumoso; anche metterlo nella Costituzione lo lascerebbe fumoso, visto che la Carta Fondamentale nella sua prima parte parla di principi generali e lascia alla legge ordinaria il compito di metterli in pratica. Sono convinto che un personaggio pubblico abbia un diritto alla privacy minore di una persona qualsiasi, ma non so davvero dove sia il limite, e quali intercettazioni debbano essere distrutte perché troppo private. La telefonata tra Saccà e Berlusconi, per esempio? Tecnicamente non ci sono prove di reato :-)

  6. mugnaio di potsdam

    babbo: buttati che ti prendo!
    figlio: ma davvero, babbo?
    babbo: ma certo!
    … bum…
    figlio: ma babbo, avevi detto che mi avresti preso!
    babbo: tutto questo per insegnarti a non fidarti di nessuno, nemmeno di tuo padre e soprattutto dello zio .mau., ecc. ecc.
    mugnaio

  7. leo rotundo

    Questa legge non è particolarmente pericolosa, come non lo erano prese isolatamente tutte quelle emanate da 16 anni a questa parte in materia di giustizia, ma è un ennesimo passo in una certa direzione, per dirla con il giudice Spataro è un altro ostacolo aggiunto nel percorso a ostacoli del processo penale. Infatti i risultati si vedono: sempre di più i processi contro il ceto politico-economico dominante si concludono in un nulla di fatto, magari con una prescrizione.
    Adesso la paura principale di queste persone è il cosiddetto processo-mediatico ossia il confronto con l’opinione pubblica e la perdita di consenso, sistemeranno anche questo prima o poi se resteranno abbastanza al governo.

  8. mestesso

    @.mau.: avevo ed ho poco tempo per postare e sono stato e sarò sintetico.
    Non esiste, non può esistere e del resto lo dovresti sapere bene anche tu una legge assolutamente precisa, dato che anche solo lessicograficamente esiste una ambiguità di fondo nell’esprimere concetti arbitrari (le leggi si riferiscono a fatti e la vita, diversamente dalla matematica, non è definibile in termini rigorosi in senso assoluto). Naturalmente escludo a priori la malafede :-).
    Anche solo così quindi, anche solo l’idea di definire in ternimi precisi qualcosa la trovo interessante concettualmente ma poco pratica. E’ sempre un compromesso, e sempre così sarà. Io lo scudo lo farei al contrario: più sei un politico altolocato, più sei sotto controllo.
    Questa regola esiste già per altro per figure mooolto meno potenti: le guardie penitenziarie, ed in generale il personale che lavora nelle carceri. Soggetti, per legge, a controlli ed intercettazioni telefoniche senza alcun mandato ed autorizzazione del GIP, a totale discrezione dell’autorità inquirente preposta, la Polizia Penitenziaria. Io farei lo stesso per i ministri ;-).

  9. Fang

    @.mau.:
    > la responsabilità delle intercettazioni pubblicate senza che ce ne fosse diritto è di chi quelle intercettazioni le ha fornite
    Preferisco tenermi fuori dal resto perché il legalese è per me lingua a sé[1], ma -se non ho capito male- questo punto viene considerato praticamente irrealizzabile perché, nel momento in cui la difesa ha preso conoscenza (e deve farlo, per difendere l’imputato) di tutti i fascicoli, non si può più essere certi che non sia stato qualcuno all’interno della difesa stessa a far trapelare le notizie.
    Anche colpire il giornalista per farlo spifferare, a parte le ovvie proteste che susciterebbe, sarebbe inutile: nessuno ci potrebbe assicurare che non menta.
    L’altra soluzione sarebbe una responsabilità oggettiva per il pubblico ministero, ma anche qui mi sembra che si possano creare giochi sporchi.
    Quindi il risultato è che si deve colpire chi pubblica nella speranza che non pubblichi affatto.
    @mugnaio di postdam
    Pensa che questa storia l’ho sentita a proposito di Brigitte Bardot e di suo padre. (No, su wikipedia non ce n’è traccia. Neanche su quella in inglese.)
    [1] E non voglio buttarmi nel tentativo di traduzione.

  10. .mau.

    @Fang: a quanto ne so le intercettazioni “chiaramente irrilevanti” devono essere distrutte, quindi non arrivano alla difesa. E sono appunto quelle che sono considerate così gravi dal governo, in quanto violano la privacy degli intercettati, da voler far mettere pesanti pene a giornalisti ed editori che le recuperano.

  11. Fang

    @.mau.:
    > devono essere distrutte […] da voler far mettere pesanti pene a giornalisti ed editori che le recuperano.
    E ti pare che ciò sia male?
    (Seriamente eh, esci dal bastard inside mode, che io quando leggo un blog penso di leggere cose scritte da uno houyhnhnm. :P)

  12. .mau.

    @Fang: sì. mi pare che sia male punire il ricettatore, che è facile da trovare, senza nemmeno fare il tentativo di scoprire chi sia stato il ladro.

  13. herr doktor

    ma il problema non è la pubblicità degli atti (che tanto, essendo zZilvio editore di un Giornale ….) ma l’assurda limitazione del potere di disporre intercettazioni. Un vero regalo alla malavita …

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