Adriano Sofri è stato ricoverato in ospedale in gravissime condizioni, e improvvisamente a destra si sono rimessi a parlare della possibilità di una grazia. Carità pelosa, per due motivi. Il primo è che mi sa tanto che abbiano paura che gli muoia così, diventando così un martire; il secondo è che di là sono sempre tutti pronti a dire “grazia sì, ma bisogna ripensare a tutti gli anni del terrorismo” – un ottimo sistema per sfruttare il momento per i fatti propri.
Ma quello che trovo più illogico è che oggi il sottosegretario alla giustizia Corleone abbia annunciato che, viste le condizioni di salute, a Sofri verrà sospesa la pena per sei mesi. Spero proprio di sbagliarmi, ma questo potrebbe significare che viene semplicemente spostata la data di scarcerazione finale: un bel regalo questi sei mesi che iniziano mentre lui è incosciente in ospedale…
Ultimo aggiornamento: 2005-11-28 12:55
Esatto, funziona proprio così. Ma non si tratta di una “beffa”, bensì di una normale, ordinaria, misura presa in tutti quei casi in cui detenuti non pericolosi vivono una situazione di grave rischio per la salute che non può essere curato in carcere. Siamo nell’ordinaria amministrazione, quindi, e l’unica cosa che dimosta questa sospensione è che Sofri è realmente molto, molto grave, dato che i magistrati di sorveglianza sono noti per non essere di manica larga.
ma se il quadro clinico è grave (parlo in generale) si suppone che il detenuto non scappi, no? e allora non sarebbe più logico dire “si sospende la carcerazione“?
No, perché non è la carcerazione ad essere stata sospesa bensì la pena. In altre parole, il detenuto (chiunque egli sia) in questo momento non sta scontando la pena, riprenderà a scontare la pena quando si sarà ristabilito. Peraltro, la sospensione della pena è la misura di cui gode anche Bompressi a causa della sua anoressia (fenomeno tutt’altro che raro in carcere, pensa solo a Giuliano Naria). Altro è il caso in cui il detenuto, pur non essendo in grado di sostenere la detenzione, può affrontare la pena. È il caso dei detenuti anziani. In questo caso, vengono applicati gli arresti domiciliari: il detenuto sconta la pena in casa anziché in carcere. Altre misure di pena alternative al carcere sono l’affidamento ai servizi sociali e la libertà condizionale, applicate quando la situazione lo suggesrisce (e generalmente per pene brevi). Peraltro, al detenuto Sofri i domiciliari sono difficilmente applicabili perché è già in regime di semilibertà. Ora, semilibertà + domiciliari presuppongono una condizione “detentiva” sostanzialmente identica a quella della condizionale, ma Sofri non ha maturato gli anni di detenzione carceraria sufficienti ad andare, come da legge Gozzini e successive modifiche, in condizionale.
(da qua si capisce che non potrei mai fare giurisprudenza… al limite fare il ministro come l’ingegner Castelli).
Supponiamo che io debba scontare dieci anni di carcere. Tra sei mesi però sto molto male, e mi sospendono la pena. Un anno dopo guarisco, e quindi torno in carcere. Dovrò fare ancora otto anni e mezzo, oppure nove e mezzo? Se – come temo – la risposta è la seconda, ripeto che il tutto mi sembra una beffa.
Uno dei principi della giustizia è che la pena debba essere certa (oltre che giusta ecc.). Pena certa significa che il condannato deve scontare tutta la sua pena. Ora, in Italia esiste la legge Gozzini (largamente inapplicata e cionostante riformata in senso restrittivo più volte) che prevede sconti di pena diversificati a seconda della tipologia di reato commesso e condizionati alla buona condotta in carcere e alla decisione del magistrato di sorveglianza. Supponiamo che tu venga arrestato e giudicato colpevole per furto con scasso. Ti becchi, credo, più o meno sei anni. Il reato è contro la proprietà, quindi dovrestie ssere nella fascia dei quattro mesi di sconto di pena per anno di buona condotta. Se ti vengono riconosciuti tutti, dovresti essere in semilibertà verso la metà del secondo anno (considerando anche un paio di mesi di tempo tecnico per la decisione del giudice), in condizionale entro ancora un anno scarso (tipo otto o nove mesi) e avresti assolto la tua pena a circa quattro anni e quattro mesi, forse meno (sto facendo calcoli a mente in base 12 e quindi violentemente a spanne). Detto questo, se dopo sei mesi di detenzione ti viene uno sciopone inconciliabile con la tua detenzione e non c’è né rischio sociale né rischio di fuga o di inquinamento delle prove (nel caso la sentenza non sia ancora passata in giudicato), il guidice potrebbe decidere la sospensione della pena. In questo periodo, pur con alcune restrizioni (ragionevolmente non avresti il passaporto né carta d’identità valida per l’espatrio, tranne nel aso siano indispensabili cure all’estero) saresti completamente libero, vale a dire non staresti scontando la pena detentiva. Quindi, alla fine della sospensione, riprenderesti a scontare esattamente da dove sei rimasto. La sospensioen della pena non è una misura alternativa al carcere che permette di scontare al pena a piede libero, è meramente una misura umanitaria applicata (con eccessiva parsimonia, peraltro) per evitare che il detenuto rischi la vita in carcere a seguito di gravi malattie.
Aggiungerei, fuori dal fatto tecnico della sospensione, che l’impressione che ne ho avuto è che Castelli abbia avuto un gran colpo di fortuna nel trovare una scusa per lui plausibile di liberarsi di una patata bollente, fatalità in coincidenza della campagna elettorale.