Leggo da Daniele Minotti che c’è un progetto di legge sulla riorganizzazione della SIAE; e che la scorsa settimana, in commissione, è stato presentato e approvato un emendamento della cosiddetta “sinistra radicale” (Folena e Luxuria). Questo emendamento, che diverrebbe il comma 1bis dell’articolo 70 della legge sul diritto d’autore (22 aprile 1941, n. 633, più una sfilza di aggiornamenti) recita
«È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet a titolo gratuito di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradati, per uso didattico o enciclopedico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministro della pubblica istruzione e dell’università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all’uso didattico o
enciclopedico di cui al precedente periodo.»
Così ad occhio la cosa mi parrebbe molto bella: però secondo Guido Scorza (post 1 e post 2) la cosa è peggiorativa rispetto alla situazione attuale. In due parole, per chi non ha voglia di leggersi quei post, adesso il comma 1 afferma che «Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l’utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali»; con il nuovo comma, nella peggiore delle ipotesi non si potrebbero più usare testi per scopi di ricerca; ma anche nella migliore delle ipotesi non si potranno usare più immagini e musica se non “degradate”. Quanto degradate non si sa, naturalmente. Insomma, già io dovrei stare molto attento a quello che inserisco nel mio sito – che è la quintessenza dei fini non commerciali; figuriamoci uno che mette gli AdSense nelle sue pagine.
Io avrei anche pensato a una paranoia da parte di Scorza: però dopo avere scoperto che la FIMI, vale a dire la federazione dei discografici, plaude all’emendamento ho cambiato idea. E comunque l’avvocato è lui, mica io… forse è meglio che mi fidi di chi ne sa più di me.
Ultimo aggiornamento: 2007-09-24 22:13
Non capisco perché sarebbe peggiorativa. Il progetto di legge afferma che “Dopo il comma 1 dell’articolo 70 della legge n. 633 del 22 aprile 1941 sono inseriti i seguenti:”. Il comma precedente dell’articolo 70 (cui tu ti riferisci) non subisce modifiche, ma si prevede semplicemente un’aggiunta con un comma-bis. I diritti previsti precedentemente rimangono quindi intatti.
per quanto ho capito io – che non sono un legale, per mia fortuna – il punto è che il secondo comma spiegherebbe il primo. In pratica, se uso un’immagine in un libro oppure un brano musicale in un CD allegato a un libro, dove spiego le strutture armoniche del brano stesso, il comma 1bis non varrebbe (non sono su internet) e quindi rimarrebbe il comma 1; però se faccio la stessa cosa su Internet devo per forza usare il comma 1bis, visto che si parla esplicitamente della Rete.
un altro parere: http://www.altroconsumo.it/map/show/12340/src/180863.htm
Conoscete qualche sito che pubblica a titolo educativo pezzi musicali (audio, non testo) in forma non degradata (=qualità CD)?
Io ho l’impressione che nessuno abbia mai avuto il coraggio di sentirsi tutelato anche dalla attuale normativa.
Wikipedia, per dire un sito sicuramente “illustrativo e di critica” per usare i termini del comma attuale, pubblica brani musicali in formato audio?
Io penso che la nuova norma non sia peggiorativa, ma solo un modo diverso di essere sub-ottimale.
Io pubblico sul mio blog i brani che commento, ma li degrado (a 64 kbps mono, non sono male ma non sono a qualità CD) e li rendo disponibili solo agli utenti registrati. E già mi sembrava di stare sfidando i poteri forti :-)
per degradata si dovrebbe intendere immagini di 500×500 pixel massimi e audio ad 8KHz