ah, le tutele
Ieri, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo 21 febbraio 2014, n. 22, è diventata Legge dello Stato l’allungamento da 50 a 70 anni dei diritti d’autore sulle esecuzioni, come spiega bene Altalex. In pratica, la creazione di un’opera era già tutelata da copyright per settant’anni dopo la morte dell’autore; la sua esecuzione era invece tutelata “solo” per cinquant’anni dalla prima pubblicazione, e ora lo è per settanta.
La colpa non è del nostro – vecchio o nuovo che sia – governo: la legge è il semplice recepimento, col solito ritardo, della direttiva europea 2011/77/UE che a sua volta modificava la direttiva 2006/116/CE. Il nostro compito è stato insomma tradurre la “legge Beatles” (chi è che cinquant’anni prima del 2012 ha iniziato a incidere dischi?) nell’italico burocratese, dove abbiamo i fonogrammi che non ho ben capito cosa siano.
Immagino che tra una quindicina d’anni il diritto d’autore sulle esecuzioni passerà a 99 anni… il tutto, come dice la relazione sulla legge, ovviamente perché «l’attuale durata della protezione del diritto d’autore (50 anni) era insufficiente a proteggere l’esecuzione per l’arco della vita degli artisti». Ecco: potremmo almeno chiedere di non essere presi per i fondelli? Se io muoio prima, i diritti si perdono? o vanno a figli e nipoti? A leggerlo così si direbbe di no, ma non è nemmeno detto. Ricordate: quando si parla di diritto d’autore quelli che contano non sono gli autori.

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