Femminicidio

Last Updated on: 2026-06-15

Sono andato a vedere il Codice penale e ho scoperto che l’articolo 577 bis dice

Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali è punito con la pena dell’ergastolo. Fuori dei casi di cui al primo periodo si applica l’articolo 575. Si applicano le circostanze aggravanti di cui agli articoli 576 e 577.

Come vedete, a differenza di quanto è capitato con quell’obbrobrio giuridico dell’omicidio stradale, qui non si è inserita una nuova categoria di reato ma si sono inasprite le pene per una certa fattispecie. Poi io sarei stato più generico e avrei parlato di “partner più debole” (che nel 90% dei casi sarebbe comunque una donna), e soprattutto non avrei intitolato “femminicidio” l’articolo in questione, ma questa è un’altra storia: purtroppo le leggi si scrivono sull’emozione del momento. Vannacci tutto questo lo sapeva? Sono pronto a scommettere di no, ma tanto non cambierebbe nulla: quello che conta è che ha potuto avere il suo ennesimo quarto d’ora di celebrità.

8 commenti su “Femminicidio”

  1. un cattolico

    A me continua a sfuggire perché sarebbe più grave uccidere una donna in quanto donna dell’uccidere una persona senza fissa dimora in quanto fissa dimora (ricorderai casi di uomini bruciati vivi per questo esatto motivo), o un disabile in quanto disabile. In questi ultimi due casi si applicano solo le aggravanti che avrebbero potuto continuare ad applicarsi per le donne. Come uomo non credo di valere meno di una donna, né credo sia definibile “più debole” qualcuno in modo oggettivo. Inoltre si può tranquillamente uccidere un uomo pur essendo una donna più fragile di lui, per odio per le sue angherie, per dire, che è pur sempre odio, per quanto attenuato dallo stato di prostrazione, e quindi semmai associabile a qualche attenuante. Se Martina Levato o Sara Del Mastro avessero ucciso i loro ex fidanzati, anziché sfregiarli con acido, sarebbe stato meno grave dell’uccisione di un uomo per lo stesso motivo?

    1. Il *mio* punto di vista è che la legge dovrebbe tutelare il partner più debole, d’accordo che nella stragrande maggioranza dei casi è una donna, ma per esempio che si fa nel caso di una relazione omosessuale?
      L’aggravante rispetto all’uccidere una persona senza fissa dimora però per me ha senso:, per il fatto stesso di avere (avuto) una relazione stretta con la vittima.

      1. un cattolico

        Non trovi più spregevole bruciare viva una persona perché la ritieni ontologicamente subumana, meritevole di morire bruciata per divertire l’assassino, come fa chi brucia un senza fissa dimora?

  2. Così facendo, però, uomo e donna non sono più uguali davanti alla legge.
    X uccide Y perché Y non voleva più stare con X.
    Se X è uomo e Y donna, X si becca l’ergastolo, mi sembra che questa ricada nel frammento di frase “o mantenere un rapporto affettivo” dell’articolo citato. Ma se è X donna e Y uomo no (forse “solo” 30 anni).
    Questa non commutatività invece non si verifica se “X uccide Y perché Y voleva denunciare X”. Che X sia uomo o donna la legge lo punirà allo stesso modo (al netto delle specificità che ogni caso presenta).
    Come già notato, se X e Y fossero uomini non ci sarebbe ergastolo.

    1. un cattolico

      “Rapporto affettivo” è un concetto così fumoso che anche nel caso di matricidio o di figlicidio di una figlia qualche giudice potrebbe applicare la fattispecie.

  3. Rimarcherei solo che la legge 181 del 2 dicembre 2025, che ha introdotto il femminicidio, è stata approvata all’unanimità da entrambi i rami del Parlamento italiano.

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