La prima sentenza sugli abusi edilizi milanesi con ristrutturazioni che trasformano un capannone di tre piani in un grattacielo da 15 (la Torre Stresa a Milano) è stata di assoluzione “perché il fatto non costituisce reato”. C’è gente che ci è rimasta molto male: tanto per dire, il Fatto Quotidiano ha tolto dal paywall il suo articolo a riguardo.
Io non sono certo un esperto legale, e di qualcuno mi devo fidare: ho scelto il manifesto. Nel loro articolo innanzitutto spiegano che il fatto per definizione sussiste, d’altra parte il grattacielo c’è e lo vediamo tutti. Però, secondo la nota preparata dal giudice monocratico, per tutti gli imputati «difetta l’elemento soggettivo del reato, sia doloso che colposo, atteso che solo negli ultimi anni la giurisprudenza penale, quella amministrativa e le pronunce della Corte costituzionale più recenti hanno offerto diverse interpretazioni del concetto di ristrutturazione». Quello che insomma capisco io è che quando le autorizzazioni sono state date lo è stato fatto “perché si faceva così”, e di per sé non solo a Milano, anche se qui lo si vedeva molto di più; solo dopo le prime inchieste c’è stato un “contrordine compagni” e quindi si è fermato tutto.
Non so voi, ma io ci vedo un problema. Come mai ai tempi la prassi non prevedeva verifiche su quanta gente in più sarebbe venuta ad abitare nel posto dove si fa la costruzione? È vero che credo che ormai occorra costruire un bel numero di posti auto – non necessariamente sufficienti, ma tant’è – e quindi si può sperare che la situazione parcheggi sia rimasta stabile; ma radunare qualche centinaio di persone in un unico punto dà anche dei problemi di gestione del traffico automobilistico, e almeno quello bisognerebbe considerarlo. Che poi il comune di Milano abbia perso soldi di opere di urbanizzazione è un fatto, ma non un mio problema. Vediamo adesso cosa succederà alla prevista palazzina di cinque piani a fianco di casa mia, che dovrebbe prendere il posto di due fabbrichètte e i cui lavori stavano per cominciare quando è partita Ristrutturopoli.
P.S.: La richiesta della PM di confiscare il palazzo secondo me non stava né in cielo né in terra. Già ho dei dubbi nel caso di cantieri bloccati e anticipi già pagati, ma qua che si voleva fare? Buttare giù il grattacielo?
Ultimo aggiornamento:: 2026-06-18
Il legalese mi è oscuro, ma una fonte che ritengo affidabile (Sole 24 ore) diceva che questa causa è solo la prima puntata di un serial ben più lungo e non la più importante (la parte penale fa un giro diverso). Inoltre si faceva presente che in secondo grado le cose possono cambiare, insomma di non trattenere il respiro.
Se Lei si fosse fidato degli esperti legali del socialino di nicchia avrebbe appreso, già da qualche mese, che lo studio dell’impatto sul traffico (così come la relazione acustica, quella geologica, paesaggistica e via discorrendo) è un documento che è (ed era) obbligatorio produrre contestualmente alla presentazione dalla SCIA alternativa al PdC.
In altre parole, tutto quello che è necessario fare per ottenere ul premesso di costruire è necessario farlo anche quando si costruisce mediante SCIA alternativa.
La vulgata che è passata sui giornali -in buona o cattiva fede, non sono in grado di dirlo- è che si possa costruire una torre di 25 piano con gli stessi documenti che sono necessari per ampliare il bagnetto di servizio. A ciò ha contribuito la scelta (col senno di poi, sciagurata) di chiamare con lo stesso nome due cose diverse.
Resta però il fatto che SCIA e SCIA alternativa a PdC sono due cose diversissime tra loro. Faccia conto di mettere a confronto uno ZX80 e una macchina da gaming ottimizzzata per la AI. Sempre di computer stiamo parlando, ma le analogie si fermano lì
Partendo dal presupposto che la SCIA alternativa fosse valida al momento della costruzione della Torre Stresa, come appunto affermato dal giudice monocratico, mi resta un dubbio. Leggo qui che «la SCIA alternativa al permesso di costruire può essere utilizzata per interventi di ristrutturazione importante che non richiedono la demolizione completa dell’edificio esistente, anche se comportano modifiche della volumetria, dei prospetti o dei cambiamenti nella destinazione d’uso.» A questo punto ho capito perché tanti lavori edilizi in questo periodo lasciano un pezzo di muro originale, ma quello non è il problema. Il problema è che, sempre come affermato dal giudice monocratico, «solo negli ultimi anni la giurisprudenza penale, quella amministrativa e le pronunce della Corte costituzionale più recenti hanno offerto diverse interpretazioni del concetto di ristrutturazione». Dunque non c’è stato dolo né colpa, si è seguita la legge e la prassi, ma forse i costruttori hanno un po’ esagerato, tanto che adesso il concetto di “ristrutturazione” pare essere cambiato…
Apprezzo che Lei si interessi a queste cose e consulti i testi normativi; certo se funzionasse quell’opzione per notificare i commenti, sarei stato in grado di soddisfare prima la Sua curiosità.
Quanto da lei riportato corrisponde alla normativa nazionale, e si applica in base al testo unico per l’edilizia. Tuttavia, la Legge del governo del territorio della Regione Lombardia (L.R. 12/2005) prevede all’art. 33 lett. d che si applichi la SCIA in alternativa al PdC a una serie di interventi di trasformazione urbanistica tra i quali quelli per il recupero degli immobili dismessi di cui all’art. 40 bis della legge medesima.
“se funzionasse quell’opzione per notificare i commenti”
Non funzionava neppure con la precedente versione del sito.
il modulo commenti di Akismet è attivo, non ho idea perché le notifiche non arrivino.
Caro .mau.,
sì, concordo con la tua lettura. Aspettiamo in ogni caso la pubblicazione della sentenza per poter comprendere appieno le motivazioni.
Tieni conto che la SCIA ex art. 23 è una alternativa al Permesso di Costruire solo in determinati casi. Le verifiche edilizie e urbanistiche da effettuare e i costi comunali da corrispondere sono gli stessi.
La SCIA però non può essere presentata per nuova costruzione (tranne all’interno di piani attuativi, ma quello è un altro discorso).
Quindi, in questo caso, il contendere è sulla qualifica dell’intervento: se sia o meno ristrutturazione.
La definizione di ristrutturazione in urbanistica è un po’ diversa da come si intende nel linguaggio comune. Sto facendo una serie di post sull’argomento per spiegarlo.
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