Educazione civica: non pervenuta

Sempre l’altro giorno su Facebook, Vittorio Bertola aveva scritto un post spiegando che non è che prima si fa il governo, poi si cerca l’accordo e infine si prende l’incarico, ma l’accordo è la prima cosa e il governo l’ultima. Un puntacazzista come me non ha potuto fare a meno di aggiungere che il Presidente della Repubblica ha anche la possibilità di dare un incarico esplorativo, cosa che immagino farà vista la situazione di stallo; e mi chiedevo quanto tempo si possa andare avanti con un governo (Gentiloni) che in fin dei conti non è stato sfiduciato né è formalmente dimissionario, quindi è nei suoi pieni poteri.
Subito uno – di nuovo, non faccio nomi: non sono importanti – ribatte:

Nel momento in cui le camere vengono sciolte, non esiste più neanche la fiducia accordata al governo. Il governo gentiloni è attualmente in carica solo per le attività di ordinaria amministrazione. Così è previsto dalla costituzione.

al che io subito rispondo “in quale articolo?” Un altro a sua volta risponde

60, 61? La Camera resta in carica (per atti di ordinaria…) fino a che ….

e io ribatto che quegli articoli parlano di Camere (potere legislativo) che sono diverse dal governo (potere esecutivo). Per la cronaca, nessuno ha più continuato a commentare.

Quando andavo a scuola io non si studiava storia ma “storia ed educazione civica”, che non spiegava come comportarsi in pubblico ma forniva queste nozioni fondamentali, come appunto la separazione dei tre poteri. Evidentemente, non solo nessuno impara più queste cose, ma quello che è peggio è che ritiene di saperle perfettamente. Prima di lamentarci dei risultati elettorali, cominciamo a lamentarci dell’ignoranza totale della res politica.

9 pensieri su “Educazione civica: non pervenuta

  1. Isa

    Questa è una delle tante tragedie culturali – proprio nel senso di cultura generale che dovrebbe essere insegnata nell’obbligo scolastico – in cui ci dibattiamo direi da un trentennio e che ha una delle sue spie più clamorose nel vieto slogan “presidente (del consiglio) eletto da nessuno”. La cui responsabilità però (dello slogan, che su questa generale ignoranza delle cose istituzionali si è immediatamente incistato) è ancora una volta di Berlusconi, il primo a mettersi il nome sul simbolo e sulle schede elettorali.

  2. Mauro

    Io infatti ricordo di aver imparato molto, ma veramente molto, dalle lezioni di educazione civica (tra le altre imparai a leggere e capire la Costituzione, ma non solo).
    Ma forse l’educazione civica è pericolosa… meglio non insegnarla.

  3. Pensieri Oziosi

    Oltre alla confusione tra esecutivo e legislativo, nemmeno per il parlamento si può dire che la costituzione ne limiti il campo d’azione all’ordinaria amministrazione. L’Art. 61 recita:

    Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

    Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

  4. m.fisk

    Non ho mica capito dove vuole andare a parare; comunque l’art. è il 94 (ovviamente sta nel capo dedicato al Governo, non alle Camere)

    1. .mau. Autore articolo

      @mfisk: l’articolo 94 dice semplicemente “il governo deve avere la fiducia delle Camere”, senza specificare quali :-)

      Naturalmente le Camere possono sempre presentare una mozione di sfiducia, il che significa che il governo non può fare quello che vuole perché deve tenere conto che può essere fatto fuori al volo; ma finché non c’è un voto di sfiducia si suppone che la fiducia resti. Paradossalmente si potrebbe decidere di votare a metà giugno ancora col governo Gentiloni nei suoi pieni poteri (oppure a settembre, con una nuova legge elettorale ma sempre con il governo non sfiduciato)

      1. m.fisk

        no, le camere non sono le medesime: la Camera dei Deputati della XVII legislatura non è la Camera dei Deputati della XVIII legislatura; idem valga per il Senato.
        A dimostrazione di ciò, ove ne fosse sufficientemente convinto dalla mia autorevolezza, consideri che le proposte e i disegni di legge decadono tutti con la costituzione delle nuove Camere (il che non succederebbe ove esse fossero le medesime in diversa composizione, come accade, ad esempio, per un consiglio d’amministrazione). Parimenti ciò vale per i referendum, per le leggi di iniziativa popolare, etc etc.

        1. .mau. Autore articolo

          avv., però converrà on me che tutti gli esempi da Lei portati non afferiscono all’attività esecutiva ma a quella legislativa (e quindi giustamente il cambiamento della composizione delle Camere azzera i vari iter). Del resto, se la Sua ipotesi fosse corretta, il giorno di proclamazione degli eletti delle Camere, che è quello in cui formalmente inizia la nuova legislatura (in questo momento è ancora in forza la vecchia) noi rimarremmo ipso facto senza governo, nemmeno per l’ordinaria amministrazione, il che è falso; il governo cambia al momento del giuramento dei ministri ma non c’è mai un vuoto.

          1. m.fisk

            Mi creda se Le dico che contraddirLa mi mette la morte nel cuore, stante la più che ventennale ammirazione che ho per la Sua figura. Se le cose stessero come Lei improvvidamente dice (ma certo solo a causa dei ormai quasi nove(?)nni che Le impediscono una approfondita riflessione), allora nel momento stesso in cui una delle camere dovesse votare la sfiducia al governo in corso (se ben rammento successe una sola volta, con Prodi), ecco: allora in quel momento ipso facto saremmo rimasti senza governo. Il che, come Lei probabilmente rammenterà, nonostante l’ingravescente età, non fu.
            E ciò perché, citando un noto autore, “il governo cambia al momento del giuramento dei ministri ma non c’è mai un vuoto”. Desso brocardo applicasi sia in caso di sfiducia, sia in caso di costituzione delle nuove camere.
            Quanto al fatto che, come giustamente osserva, i miei esempi si applichino all’attività legislativa, tale circostanza è verissima, e anzi la rivendico: ciò perché servivano a dimostrarLe che le nuove camere sono cosa diversa dalle vecchie camere: e tale dimostrazione può esser data solo narrando di fatti che riguardano la pura purissima sostanza dell’organo della cui funzione quale stiamo analizzando l’essere.

          2. .mau. Autore articolo

            mi scusi, ma non ho capito la Sua chiosa. Quando una delle Camere vota la sfiducia al governo, abbiamo un governo sfiduciato (per definizione), con il PresConsMin che sale al Colle e il PresRep che lo prega di “restare in carica per il disbrigo degli affari correnti”. Il caso che Lei rammenta di per sé è diverso: secondo Wikipedia le dimissioni di Prodi non erano avvenute a seguito di un voto di sfiducia ma perché « la risoluzione della maggioranza di approvazione della linea del governo sulla politica estera […] non raggiunge il quorum di maggioranza».

            Nel caso di scioglimento delle Camere, il PresConsMin invece controfirma il decreto, ma non viene neppure formalmente “sentito” al riguardo, proprio per la separazione dei poteri, né presenta le proprie dimissioni.

            È infine vero che non è ancora terminata la XVII legislatura, ma promulgare decreti legislativi mi pare qualcosa al di là del “disbrigo degli affari correnti”.

            Termino notando che la XVII legislatura è in carica dal 15 marzo 2013 ma l’ultimo consiglio dei ministri sotto la guida di Mario Monti si tenne il 24 aprile.

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