È tornata fuori la notizia dell'esenzione dell'ICI per la Chiesa Cattolica. Secondo Avvenire è una non-notizia, nel senso che non è vero che ci sia una nuova legge che li esenti dall'ICI e anzi faccia loro ottenere i rimborsi, ma semplicemente che la legge già esistente è stata ribadita. C'è chi ha anche fatto notare che i circoli culturali godono in realtà della stessa esenzione. Ma qual è la verità?
La normativa ICI è definita nel Decreto Legislativo 504/1992, che non sono riuscito a trovare al volo in rete. Molti comuni italiani mostrano però il testo dell'articolo 7, che tratta delle esenzioni. Il punto (c) parla dei "fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5 bis, D.P.R. n.601/1973", che sarebbe interessante conoscere meglio; il punto (e) dei "fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense" che però
si direbbero essere i palazzi che formano lo stato della Città del Vaticano. Restano due punti interessanti: il (d) e l'(f). Quest'ultimo parla dei "fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia", e si potrebbe anche immaginare che gli immobili della chiesa siano proprietà del Vaticano: ma mi sembra strano - anche se non impossibile - che siano stati fatti accordi internazionali (e non banalmente bilaterali) al riguardo.
E il punto (d)? Parla di "fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze". Quindi si direbbe da un lato che l'esenzione non è solo per i cattolici, ma una sinagoga o una moschea dovrebbero godere della stessa esenzione, visto che non si parla di "culto cattolico"; però il concetto di "pertinenza" mi suona piuttosto generico.
Diciamo che mi piacerebbe molto che i vari vescovati indicassero quali sono gli edifici esentati dall'ICI e quali sono le loro pertinenze, come segno di trasparenza :-)

Aggiornamento (h 18:10): ho finalmente trovato i documenti giusti, e la cosa cambia aspetto.
Il decreto legislativo sull'ICI si trova innanzitutto qua, ma questo non è poi così importante. Quello che conta è che c'è un decreto legge (il 163 del 17 agosto 2005, il governo non è mai in vacanza!) che inizia a parlare di Misure urgenti per la funzionalità del Registro Italiano Dighe e all'articolo 6 recita che
L'esenzione prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, si intende applicabile anche nei casi di immobili utilizzati per le attività di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura di cui all'articolo 16, primo comma, lettera b), della legge 20 maggio 1985, n. 222, pur svolte in forma commerciale se connesse a finalità di religione o di culto.
La legge 222 di cui sopra è quella che ha anche introdotto l'ottopermille, tra l'altro.
Quindi il regalo c'è stato indubbiamente: ad esempio una scuola cattolica è per definizione connessa a finalità di religione, quindi non sta pagando l'ICI, e se l'avesse pagata potrebbe chiedere il rimborso. Può darsi che sia vero che non la pagasse già prima, come appunto sembra suggerire l'articolo di Avvenire (non so per quanto reggerà questo link), però la cosa mi sembra a questo punto ben diversa. Un conto è un edificio usato solo per il culto, un altro uno che fa attività commerciali anche se per una buona causa!

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Apis ha detto:

Stimolato dal tuo post, ho cercato anch'io di capirci qualcosa.
Ti risparmio la cronaca delle ricerche e, per brevità, salto subito alle mie conclusioni.
Le norme previgenti erano ambigue, ma una sentenza della Cassazione (purtroppo non l'ho rintracciata) a seguito di un contenzioso era stata completamente sfavorevole alla Chiesa.
Da qui la necessità di un provvedimento ad hoc che garantisse una sorta di "interpretazione autentica" e superasse la sentenza avversa della Cassazione.
Diciamo che chi dice che la norma esisteva già non mente, ma non dice tutta la verità ...
Apis

vb ha detto:

"Pertinenza" è gergo catastale per indicare i fabbricati di categoria C (box, cantina, solaio...) che sono accatastati separatamente ma fanno concettualmente parte dell'alloggio, e come tali hanno diritto all'estensione di determinate agevolazioni (ad esempio per la prima casa).

L'(f) credo si riferisca a fabbricati delle Nazioni Unite e delle sue agenzie, ad esempio.

Per il resto, vuolsi così colà dove si puote...

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