Oltre alla confusione tra esecutivo e legislativo, nemmeno per il parlamento si può dire che la costituzione ne limiti il campo d’azione all’ordinaria amministrazione. L’Art. 61 recita:

Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.