Minimi e superminimi

Ricordate la storia del contratto ponte per il settore telecomunicazioni? Cinquanta euro di aumento lordi spalmati in tre tranche, di cui gli ultimi 10 non stanno nemmeno nei minimi ma finiscono in una voce a parte in modo che non diano effetti sul TFR?

Bene. I primi venti euro dovevano essere erogati a gennaio, ma “per ragioni tecniche” è slittato tutto a febbraio. Oggi è arrivato il cedolino, ed effettivamente il minimo contrattuale è cresciuto. Peccato che, come scritto in una riga al fondo del cedolino, “L’importo ex Acc. 23.11.17 è assorbito dal superminimo salvo diversa previsione.” Uno spiegone per chi non è lavoratore dipendente. I contratti di lavoro indicano il minimo stipendio che deve ricevere un lavoratore, a seconda del suo livello inquadrativo. Poi l’azienda può decidere di dargli più soldi: questi soldi possono essere concessi come una tantum, oppure inseriti nello stipendio. In quest’ultimo caso si parla di “superminimo” (perché è sopra il minimo sindacale – da dove credete che arrivi il nome di questa espressione). A sua volta il superminimo può essere assorbibile oppure non assorbibile: nel primo caso può essere spostato sui minimi salariali quando essi aumentano, nel secondo no.

Detto in altri termini, è perfettamente legale che l’azienda (in questo caso Telecom Italia, non so cosa sia successo nelle altre aziende del settore) faccia questa operazione. Telecom, oltre ad avere al suo interno quasi la metà dei lavoratori interessati a questo contratto, ha un parco lavoratori generalmente “anziano”, e quindi la maggior parte di noi ha superminimi tipicamente assorbibili. Risultato pratico: se va tutto bene, dei cinquanta euro promessi ne vedremo a luglio dieci (quelli della voce a parte). È vero che a pensare male si fa peccato, ma mi viene da pensare che il ritardo nell'”elargizione” di questo aumento fosse dovuto alla speranza che il sindacato approvasse il piano di tagli proposto dall’azienda (la famigerata solidarietà espansiva: lavoriamo e veniamo pagati venti minuti in meno al giorno, ma rimanendo in ufficio le stesse ore) prima di vedere questo grande risultato. Secondo voi che succederà ora?

Ultimo aggiornamento: 2018-02-26 11:02

8 pensieri su “Minimi e superminimi

  1. mestesso

    “A sua volta il superminimo può essere assorbibile oppure non assorbibile: nel primo caso può essere spostato sui minimi salariali quando essi aumentano, nel secondo no.”

    Hai omesso un particolare importante: l’assorbibilità deve essere “concordata contrattualmente” col lavoratore, cioè in teoria il lavoratore ha la facoltà di non firmare questa clausola se non l’approva. Naturalmente il datore di lavoro si rifiuta di sottoscrivere suddetto contratto senza questa clausola e da opzionale diventa obbligatoria ;-).

    1. .mau. Autore articolo

      no, è ancora diverso. Ci sono superminimi collettivi, e quelli sono non assorbibili. Nel caso di quelli personali, essendo una elargizione unilaterale ovviamente la mettono come obbligatoria…

        1. .mau. Autore articolo

          da quanto ho capito, puoi definirlo in un contratto di secondo livello, nel senso che è aziendale e non di settore.

  2. D.

    Io non ho capito questo: “la famigerata solidarietà espansiva: lavoriamo e veniamo pagati venti minuti in meno al giorno, ma rimanendo in ufficio le stesse ore”.
    State venti minuti in più in ufficio senza lavorare?

    D.

    1. .mau. Autore articolo

      puoi allungare la pausa pranzo, per esempio. In pratica, adesso possiamo entrare tra le 8 e le 9, e uscire dalle 16:38 in poi (l’orario per chi non è turnista è calcolato su base settimanale o mensile a seconda del livello); togliendo 20 minuti non è che potremo entrare alle 9:20 oppure uscire alle 16:18 che magari a qualcuno servirebbe anche.

  3. .mau. Autore articolo

    ah, mi hanno fatto notare che avendo aumentato i minimi contrattuali chi è iscritto al sindacato (e paga una percentuale sui minimi, appunto) paga di più a parità di stipendio lordo…

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