A me l’istruttore di guida disse l’esatto contrario, che ora scopro essere sbagliato: mi disse che la sirena non era affatto necessaria in questi mezzi speciali, e che bastava il lampeggiante perché fossero esonerati dal rispetto del Codice della Strada.

Mentre l’art. 177 del CdS dice che sono necessari entrambi perché possano fruire della deroga:

«1. L’uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu e’ consentito ai conducenti […] delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, solo per l’espletamento di servizi urgenti di istituto. […] L’uso dei predetti dispositivi e’ altresi’ consentito ai conducenti delle autoambulanze, […]

2. I conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell’espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza.

4. Chiunque, al di fuori dei casi di cui al comma 1, fa uso dei dispositivi supplementari ivi indicati e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 85 a € 338)).»