Ciclista dato alla fuga

Ieri sera mentre pedalavo verso casa mi sono trovato tutto viale Zara bloccato dalla circonvallazione fino a viale Marche. Anna, che stava riportando i bimbi a casa dal corso di ginnastica artistica, ci ha messo tre quarti d’ora a fare sì e no due chilometri. Il motivo? L’incidente di cui parla Repubblica, incidente che è avvenuto a tre chilometri buoni da dove ci troviamo e un’ora e mezzo prima che io passassi ma ha bloccato tutta la parte nord-ovest della città.

Tralasciamo le considerazioni su una struttura viaria che per un singolo incidente porta a tali problemi, e concentriamoci sul testo che accompagna le immagini. Cito verbatim (tranne il grassetto che è mio): « E’ successo intorno alle 16.30, […] A quanto pare, una moto si è scontrata con un’auto che sembra abbia frenato all’improvviso per evitare un ciclista. Ciclista che si è dato alla fuga e non è stato possibile per la polizia locale rintracciare. » Ora aggiungiamo un po’ di fatti, soprattutto per i non milanesi.

Il cavalcavia Bacula (non “il ponte della Ghisolfa”) è un punto in cui le due corsie della sopraelevata e le due corsie più la preferenziale di viale Monteceneri confluiscono e si riducono a due corsie in tutto, con il bonus che il filobus si deve spostare da destra a sinistra per finire sulla preferenziale successiva. Inoltre è una via quasi obbligata per passare dal quadrante ovest a quello nord di Milano, oltrepassando il nodo ferroviario di Nord e RFI. Risultato finale: un casino tremendo. Per dire, è uno dei rarissimi posti in cui persino io, se sono costretto a passarci in bicicletta, salgo sul marciapiede (sperando non ci siano pedoni, sennò non mi passa più comunque…). Alle 16:30 il traffico non è ancora tale da fare un ingorgo di suo per la semplice strozzatura, e quindi qualcuno che pensa di infilarsi in uno spiraglio lo trovi sempre. Anche in questi giorni in cui il tramonto è prestissimo a quell’ora c’è ancora luce: quindi il famigerato ciclista doveva essere visibile anche se era uno di quelli che ama girare senza luci e con un cappotto nero. In quel punto poi non c’è nessun motivo per un ciclista di spostarsi di corsia (dove dovrebbe andare?), quindi comincerei a chiedermi che facessero automobilista e motociclista per dover inchiodare.

Ma il vero punto è un altro: il ciclista “non si è dato alla fuga”. L’incidente per definizione è stato dietro di lui. Io vi posso garantire che se sento un TUMP! dietro di me non mi fermo e continuo tranquillamente per la mia strada, che io sia a piedi, in bicicletta o in auto. Però evidentemente il redattore di Repubblica ha le sue idee. Semplice, no?

Ultimo aggiornamento: 2015-12-15 14:17

8 pensieri su “Ciclista dato alla fuga

  1. Sergio Gervasini

    Solo una nota, il cavalcavia Bacula (nome ufficiale) e’ noto da tempo imemore ai nati della zona (tra cui io) come ponte della Ghisolfa, quindi considererei corretta la denominazione, ancorche’ non ufficiale. :-)

    1. Isa

      Ma direi anche ai milanesi simplex. Io sono nata in zona 13 e ci ho vissuto per 24 anni prima di calare al centro, e per me, per i miei e per tutti gli amici e conoscenti quello era il ponte della Ghisolfa.

    2. mestesso

      Io non conosco nessuno al di fuori dei funzionari pubblici che usi il nome ufficiale. Posso dire anzi che il caso inverso suscita molte perplessità (Bacula? Ma dove è??). Giusto quindi il testo del giornale e trovo un inutile pedantismo a matita blu che mi sa di inutilmente professorale.

      Non ho alcuna idea delle cause e responsabilità dell’incidente, quindi posso fare solo una osservazione del tutto generica: il codice della strada dice espressamente che chiunque generi con il suo comportamento una guida pericolosa a chi segue deve fermarsi per rimostranze/rilievi. Ciclista o meno, poco importa. Poi chissà chi era veramente responsabile…

  2. .mau. Autore articolo

    invito tutti a provare a cercare “ponte della Ghisolfa” su Google Maps.
    @mestesso: a parte che mi risulterebbe difficile scoprire di avere generato una guida pericolosa in qualcuno dietro di me (al limite sarei io a guidare in modo pericoloso), mi segnaleresti l’articolo del codice della strada?

    1. mestesso

      @mau: la guida imprudente di uno può generare un pericolo per quelli che seguono e portarli a manovre che altrimenti non farebbero (cmq uno che guida spericolato non necessariamente si accorge/nota quelli dietro). Ricordo anche che un ciclista guarda indietro molto meno di quanto non facciano moto/auto.

      Non ti so dire il comma, ma ho un netto ricordo sull’esistenza dell’obbligo dell’automobilista a consentire i rilievi alle autorità, che sia causa diretta od indiretta di un sinistro (che poi lo percepisca o no è altro problema).

      Ti consiglio di usare OpenStreet Map e cercare Ponte della Ghisolfa. Ti ricordo pure che specie nei toponimi non è affatto la prima volta che un nome di uso corrente ma diverso da quello ufficiale diventi alla fine il nome ufficiale.

  3. un cattolico

    «a parte che mi risulterebbe difficile scoprire di avere generato una guida pericolosa in qualcuno dietro di me (al limite sarei io a guidare in modo pericoloso), mi segnaleresti l’articolo del codice della strada?»

    Art. 189 “Comportamento in caso di incidente”
    1. L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l’obbligo di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.
    […]
    4. In ogni caso i conducenti devono, altresì, fornire le proprie generalità, nonché le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati. [di qui testo non più sistemato per rottura personale rispetto a Normattiva e al suo vizio di imitare lo stile della Gazzetta]:
    5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera
    all’obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole
    cose, e` soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
    somma da duecentocinquanta euro a mille euro. In tale caso, se dal
    fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare
    l’applicazione della revisione di cui all’articolo 80, comma 7, si
    applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
    patente di guida da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I,
    sezione II, del titolo VI.
    6. Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente
    con danno alle persone, non ottempera all’obbligo di fermarsi, e`
    punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la
    sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
    guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo
    VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure
    previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura
    penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall’articolo 280 del
    medesimo codice, ed e` possibile procedere all’arresto, ai sensi
    dell’articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori
    dei limiti di pena ivi previsti.
    7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera
    all’obbligo di prestare l’assistenza occorrente alle persone ferite,
    e` punito con la reclusione da un anno a tre anni. Si applica la
    sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
    guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non
    superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo
    VI.
    8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a
    coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente
    a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando
    dall’incidente derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni
    personali colpose, non e’ soggetto all’arresto stabilito per il caso
    di flagranza di reato.
    8-bis. Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore
    successive al fatto di cui al comma 6, si mette a disposizione degli
    organi di polizia giudiziaria, non si applicano le disposizioni di
    cui al terzo periodo del comma 6.
    9. Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e
    4 e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
    da lire centomila a lire quattrocentomila.
    ((9-bis. L’utente della strada, in caso di incidente comunque
    ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o piu’
    animali d’affezione, da reddito o protetti, ha l’obbligo di fermarsi
    e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo
    intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno.
    Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente e’
    punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
    euro 389 a euro 1.559. Le persone coinvolte in un incidente con danno
    a uno o piu’ animali d’affezione, da reddito o protetti devono porre
    in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di
    soccorso. Chiunque non ottempera all’obbligo di cui al periodo
    precedente e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
    una somma da euro 78 a euro 311)).

    1. .mau. Autore articolo

      @un cattolico: grazie. Resta il dubbio di come capire che un incidente dietro di me è riconducibile al mio comportamento.

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