Ecco una proposta alternativa per lo statuto della Fondazione. Ho cercato di minimizzare le differenze con il testo originale: il testo modificato o aggiunto è indicato in neretto, e i commenti sono scritti in corsivo (e indentato, per chi ha un browser che lo supporta).

PROPOSTA DI STATUTO PER LA FONDAZIONE NIC.IT

ARTICOLO 1 - NATURA, ORIGINE E SEDE

È costituita la Fondazione NIC.it per la National Internet Coordination (di seguito, per brevità, denominata la "Fondazione"). La Fondazione è persona giuridica privata, senza fine di lucro, con piena autonomia statutaria e gestionale, regolata dal Codice Civile e dal presente Statuto, e prosegue e fa proprie le attività già svolte in questo campo dal gruppo di lavoro "ITA-PE" e dall'IIT/CNR.

La Fondazione ha durata illimitata; la sua sede è in Pisa, via ________________ n. __.

NOTA: Avere la sede fuori Roma serve da un punto di vista psicologico per ricordare che Internet non arriva dall'alto. Tanto abbiamo le videoconferenze, no?
Inoltre Pisa è storicamente il centro Internet per l'Italia. Milano potrebbe essere una seconda scelta, .

ARTICOLO 2 - SCOPI DELLA FONDAZIONE

La Fondazione ha come scopo primario la tenuta del Registro dei nomi a dominio per il Country Code Top Level Domain (ccTLD) "it" (di seguito, anche, il "Registro"). La Fondazione potrà altresì gestire ulteriori registri e servizi di pubblica utilità funzionali all'operatività e/o al miglior sviluppo delle tecnologie di telecomunicazioni in Italia, su base di accesso non discriminato agli operatori.

Nell'ambito della sua attività, la Fondazione svolgerà ogni azione necessaria al miglior esito della tenuta del Registro. La Fondazione:

NOTA: L'ultimo punto della lista non è necessariamente da mantenere. L'aggiunta l'ho fatta per specificare che la Fondazione non deve essere un soggetto in concorrenza, ma fare il registro e le regole. Che poi il registro sia quello di ENUM, cambia poco.

ARTICOLO 3 - MODALITA' PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI ISTITUZIONALI

La Fondazione ispira la propria attività a criteri di programmazione pluriennale operando sulla base di piani e progetti di intervento anche riferiti a più esercizi.

La Fondazione, per la realizzazione dei propri scopi nei settori rilevanti può esercitare imprese strumentali partecipate o direttamente gestite. Può inoltre detenere altre partecipazioni nei limiti delle norme vigenti.

La Fondazione, per la realizzazione dei propri fini nell'ambito territoriale, può promuovere la costituzione di proprie fondazioni, di carattere locale. La Fondazione può compiere, nei limiti di legge e del presente Statuto, tutte le operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari e immobiliari, utili per il raggiungimento dei propri fini, sulla base di principi di sana e prudente gestione.

È esclusa qualsiasi forma, diretta o indiretta, di finanziamento, di erogazione, o, comunque, di sovvenzione ad enti con fine di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali.

L'attività della Fondazione per il perseguimento degli scopi istituzionali è disciplinata con specifico regolamento che, nel rispetto della legge e in attuazione dei principi del presente Statuto, indica le modalità procedurali di selezione dei progetti e delle iniziative da finanziare più idonee ad assicurare la trasparenza delle scelte, l'efficienza nell'impiego delle risorse e l'efficacia nel conseguimento degli obiettivi.

Resta inteso che la gestione economica e finanziaria della Fondazione dovrà basarsi su una politica di gestione legata ai costi effettivi.

ARTICOLO 4 - MEZZI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI ISTITUZIONALI

Per il raggiungimento degli scopi istituzionali la Fondazione utilizza il reddito proveniente da:

La Fondazione può inoltre assumere in seguito a lasciti e donazioni la gestione di patrimoni finalizzati, dal testatore o dal donante, a specifiche destinazioni culturali, scientifiche e sociali nei settori indicati al precedente articolo 2.

I redditi del patrimonio e ogni entrata non destinata a incrementarlo, ivi compresi i contributi pubblici e privati e i proventi di eventuali iniziative promosse dalla Fondazione, costituiscono i mezzi per lo svolgimento dell'attività della Fondazione, previo, congruo accantonamento atto a conservare l'integrità patrimoniale.

Spetta al Consiglio di Amministrazione decidere gli investimenti del patrimonio.

La parte di rendita eventualmente eccedente i mezzi necessari per il funzionamento della Fondazione sarà destinata ad attività educative, di promozione, sviluppo e ricerca.

La Fondazione potrà stipulare accordi con iniziative scientifiche qualificate, che svolgerà attività di ricerca in ambito scientifico e tecnologico.

NOTA: Ho tolto il riferimento al Centro di Eccellenza, che secondo me è fuori luogo.

ARTICOLO 5 - PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione consta di:

La Fondazione amministra il proprio patrimonio per il perseguimento delle finalità previste dal presente Statuto, operando nel rispetto dei principi di economicità della gestione, secondo criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore economico ed ottenerne un'adeguata redditività.

Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. È fatto assoluto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione.

ARTICOLO 6 - ORGANI E STRUTTURA OPERATIVA

Sono organi della Fondazione:

La struttura organizzativa della Fondazione deve in ogni caso prevedere le seguenti funzioni:

NOTA: L'Assemblea è organo ufficiale della Fondazione.

ARTICOLO 7 - REQUISITI

I componenti gli organi della Fondazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 26 del D.Lgs. 385/93 e dall'articolo 13 del D.Lgs. 58/98 e dai relativi decreti attuativi.

Non possono ricoprire cariche nella Fondazione:

In caso di richiesta di rinvio a giudizio, i componenti degli organi collegiali devono darne comunicazione all'organo di appartenenza, con obbligo di riservatezza.

Il difetto, anche sopravvenuto, dei requisiti per la nomina e la mancata rimozione delle situazioni di incompatibilità determinano la decadenza dalla carica.

ARTICOLO 8 - COMPENSI E INDENNITA'

Ai componenti gli organi della Fondazione e ai dipendenti non possono essere distribuite o assegnate quote di utili, di patrimonio o qualsiasi altra forma di utilità economica, con esclusione delle indennità, dei compensi e dei rimborsi di cui al presente articolo, nonché dei compensi corrisposti ai dipendenti.

Al Presidente della Fondazione, ai Vice Presidenti e ai membri del Consiglio di Amministrazione, ai componenti il Collegio Sindacale, spettano, oltre al rimborso delle spese, i compensi fissati dal Consiglio d'Amministrazione all'atto della nomina, costituiti da un emolumento fisso e da indennità di partecipazione alle riunioni.

Ai membri del Comitato Tecnico spetta, oltre al rimborso delle spese, la indennità di partecipazione alle riunioni delle commissioni nella misura stabilita dal Consiglio d'Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale.

ARTICOLO 9 - PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

Il Presidente della Fondazione viene eletto dal Consiglio d'Amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti, fra i propri membri. Dura in carica 3 anni, ovvero fino alla nomina del successore.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione e sovrintende al buon andamento della stessa.

In caso di necessità e urgenza può assumere provvedimenti di pertinenza del Consiglio di Amministrazione; delle azioni assunte viene riferito tempestivamente al Consiglio di Amministrazione nella convocazione successiva e comunque non oltre 15 giorni.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le funzioni di presidenza della Fondazione sono svolte dal Vice Presidente vicario o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dall'altro Vice Presidente.

ARTICOLO 10 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

I membri del Consiglio di Amministrazione devono possedere, quali requisiti di professionalità, adeguate conoscenze specialistiche in materie inerenti i settori di cui all'articolo 2 dello Statuto o funzionali all'attività della Fondazione, avendo maturato un'adeguata esperienza operativa nell'ambito della professione, o in campo imprenditoriale o accademico, o con l'espletamento di funzioni direttive o di amministrazione presso enti o aziende pubblici o privati.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, di cui:

I membri del Consiglio di Amministrazione provenienti dal Comitato Tecnico devono necessariamente far parte della componente eletta dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, in prima convocazione, elegge il Presidente, due Vice Presidenti, di cui un vicario, e un tesoriere.

I membri del Consiglio di Amministrazione, ivi compresi i Vice Presidenti, durano in carica tre anni dalla prima riunione dell'organo. Alla scadenza rimangono comunque in carica fino alla ricostituzione dell'organo.

Nel caso in cui, nel corso del mandato, per qualsiasi ragione si provveda alla sostituzione di un componente, il membro subentrante cesserà dalla carica alla naturale scadenza dell'organo.

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo responsabile della gestione della Fondazione nell'ambito degli scopi ed obiettivi stabiliti dallo Statuto e svolge ogni attività necessaria per il perseguimento degli stessi. Ha la facoltà di formulare proposte al Comitato Tecnico.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

Le procedure definite dal Comitato Tecnico sono sottoposte ad approvazione dal Consiglio di Amministrazione che può respingerle con motivazione scritta e pubblica per ragioni di carattere economico, giuridico e organizzativo.

In particolare sono di competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:

Il Consiglio di Amministrazione può delegare a uno o più dei suoi componenti particolari funzioni, determinando i limiti della delega stessa. I titolari di deleghe devono relazionare al Consiglio di Amministrazione secondo i termini fissati al conferimento del mandato.

Il Consiglio di Amministrazione può costituire, nell'ambito delle proprie attribuzioni e per specifiche finalità, commissioni consultive temporanee chiamando a farne parte anche elementi esterni alla Fondazione.

NOTA: Ho specificato che i due componenti provenienti dal Comitato Tecnico sono eletti e non designati, e limitato alla proposta di argomenti l'interazione verso il Comitato Tecnico.

ARTICOLO 11 - CONVOCAZIONE E RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di regola, una volta al mese ed ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta scritta, su specifici argomenti, la maggioranza dei membri o il Collegio Sindacale. Le riunioni si tengono di norma presso la sede della Fondazione.

Le riunioni possono essere tenute anche in videoconferenza, in tal caso deve essere assicurata la possibilità agli intervenuti di visionare i documenti e di partecipare al dibattito. Le riunioni si considerano avvenute nel luogo in cui si trova il Presidente o il facente funzioni.

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono considerati presenti alla riunione anche se connessi in videoconferenza.

Le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione sono esercitate da un membro del Consiglio diverso dal Presidente, o facente funzioni, che redige i verbali delle adunanze e li firma congiuntamente a chi svolge funzioni di presidenza. I verbali del Consiglio di Amministrazione sono pubblici.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno ed essere inviato con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, all'indirizzo dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci almeno dieci giorni prima della riunione. Nei casi d'urgenza l'avviso di convocazione deve essere spedito per telegramma almeno quattro giorni lavorativi prima della riunione. Resta inteso che la presidenza si impegnerà comunque a notificare per via breve a tutti i componenti la convocazione in oggetto.

NOTA: Ho esplicitato che la presenza in videoconferenza è da considerarsi valida a tutti gli effetti, e ho desecretato i verbali. Non dovendo "fare soldi", non vedo problemi di segretezza... al limite si può aggiungere che il CdA può decidere di non rendere pubbliche alcune parti per un certo periodo di tempo.

ARTICOLO 12 - COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale si compone del Presidente e di due oppure di quattro membri nominati dal Consiglio d'Amministrazione. I componenti del Collegio Sindacale devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili.

I Sindaci durano in carica tre anni dalla data di insediamento dell'organo. Alla scadenza rimangono comunque in carica fino alla ricostituzione dell'organo.

Il Collegio, quale organo di controllo della Fondazione, esercita le funzioni attribuite dalla normativa vigente ai collegi sindacali delle società per azioni quotate in borsa.

I Sindaci intervengono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio deve riunirsi, di norma, ogni bimestre; delle riunioni deve essere redatto processo verbale trascritto in apposito registro tenuto a cura del Presidente del Collegio.

ARTICOLO 13 - COMITATO TECNICO

Il Comitato Tecnico è composto da 15 membri nominati dal Consiglio di Amministrazione sulla base di elezioni e designazioni effettuate, ai sensi dei commi successivi, in numero di:

I membri del Comitato Tecnico devono essere individuati tra persone di comprovata capacità in campo culturale, scientifico, imprenditoriale, amministrativo, delle libere professioni e delle iniziative sociali, in grado di favorire il migliore perseguimento dei fini della Fondazione e dei compiti del Comitato.

I componenti del Comitato Tecnico non rappresentano i soggetti che li hanno designati, né ad essi rispondono.

La richiesta di designazione deve essere fatta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione a mezzo di lettera raccomandata da spedirsi almeno 90 giorni prima della scadenza del mandato, ovvero tempestivamente nei casi di cessazione dalla carica per cause diverse.

La lista deve essere corredata dalla documentazione riferita a ciascun designato comprovante il possesso dei requisiti necessari.

I componenti del Comitato Tecnico durano in carica tre anni dalla data di insediamento. A mandato scaduto i componenti restano in carica fino alla loro sostituzione.

Qualora nel corso del periodo di mandato del Comitato Tecnico si rendessero necessarie delle sostituzioni, si provvederà con le medesime procedure previste dal presente articolo: per i membri provenienti dall'Assemblea, subentreranno i primi non eletti. I componenti subentrati restano in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Comitato Tecnico.

Il Comitato Tecnico elegge il Presidente, due Vice Presidenti di cui un vicario e il Segretario, a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il Presidente deve essere un membro eletto dall'Assemblea.

In presenza di particolari esigenze, il Comitato Tecnico potrà avvalersi della consulenza di esperti esterni, a maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei componenti del Comitato stesso e previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Tecnico viene convocato dal Presidente del Comitato, che ne stabilisce l'ordine del giorno, di norma una volta al mese, non meno di quattro volte l'anno ed in via straordinaria quando ne faccia istanza un terzo dei suoi componenti. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno ed essere inviato con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, all'indirizzo dei membri del Comitato Tecnico almeno dieci giorni prima della riunione. Nei casi d'urgenza l'avviso di convocazione deve essere spedito per telegramma almeno quattro giorni lavorativi prima della riunione. Resta inteso che la presidenza si impegna comunque a notificare per via breve la convocazione a tutti i componenti il comitato.

Le riunioni possono essere tenute anche in videoconferenza, in tal caso deve essere assicurata la possibilità agli intervenuti di visionare i documenti e di partecipare al dibattito. Le riunioni si considerano avvenute nel luogo in cui si trova il Presidente o il facente funzioni.

Per la validità delle riunioni del Comitato è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. In caso di assenza del Presidente le riunioni sono presiedute da uno dei Vice Presidenti. Le deliberazioni del Comitato sono adottate a maggioranza dei presenti. I componenti del Comitato Tecnico sono considerati presenti alla riunione anche se connessi in videoconferenza.

I verbali delle riunioni del Comitato sono redatti dal Segretario ed inviati, per l'approvazione, a tutti i componenti del Comitato a cura del Presidente.

In caso di assenza del Segretario si provvede alla designazione di un segretario di seduta tra i presenti. I verbali sono pubblicati sul sito della Fondazione.

Il Comitato Tecnico ha il compito di definire le regole in base alle quali opera il Registro, stabilendo i principi e le linee generali che presiedono alla registrazione, assegnazione, mantenimento e cancellazione dei nomi a dominio nel ccTLD 'it'. In particolare, il Comitato ha competenza su tutti gli argomenti inerenti la regolamentazione dei nomi a dominio nel ccTLD 'it', tra cui:

Per le tematiche legate alla 'Internet Governance' e correlate all'assegnazione dei nomi a dominio nel ccTLD 'it', il Comitato Tecnico stabilirà, se necessario, contatti con organismi nazionali o internazionali per opportune informazioni o collaborazioni, d'intesa con il Consiglio di Amministrazione.

NOTA: Come detto, la composizione del Comitato Tecnico è mutata per avere una maggioranza assoluta di membri eletti - tanto resta il CdA con maggioranza designata dal Governo. Ho anche aggiunto la possibilità di riunioni in videoconferenza, e la possibilità di "legislazione antispam".

ARTICOLO 14 - L'ASSEMBLEA

Possono fare parte dell'Assemblea:

Il Presidente del Comitato Tecnico è anche Presidente dell'Assemblea.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno dal suo presidente o da un numero di partecipanti pari ad almeno un quinto del numero dei partecipanti alla precedente assemblea validamente costituita.

L'Assemblea e' validamente costituita con la presenza di almeno un quarto dei facenti parte effettivi dell'Assemblea, o relativi delegati. Ogni persona non può avere più di 5 (cinque) deleghe. Dopo che un membro dell'Assemblea non partecipa a tre riunioni consecutive, egli viene depennato dalla lista dei membri: può nuovamente tornarne a fare parte facendo una nuova richiesta.

L'Assemblea vota i propri membri all'interno del Comitato Tecnico della Fondazione; partecipa all'approvazione del Bilancio della Fondazione.

NOTA: L'assemblea è la nostra cara vecchia NA...

ARTICOLO 15 - DURATA DELL'ESERCIZIO E CRITERI PER LA STESURA DEI BILANCI

L'esercizio inizia il 1. gennaio e termina il 31 dicembre.

Entro il mese di ottobre di ciascun anno il Consiglio d'Amministrazione provvede all'adozione di un documento programmatico previsionale dell'attività relativa all'esercizio successivo. Il documento fissa i limiti di spesa con distinto riferimento alle spese di funzionamento e a quelle direttamente destinate al perseguimento delle finalità istituzionali. Nel documento il Consiglio d'Amministrazione evidenzia le linee direttrici che informeranno l'attività istituzionale, alla luce di specifici progetti di 'missione'.

Entro i tre mesi successivi al termine dell'esercizio, il Consiglio di Amministrazione predispone un progetto di bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso e lo sottopone al Collegio Sindacale.

Il bilancio è composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa; viene corredato da una relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione. È sottoposto a revisione ai sensi delle norme vigenti per le società per azioni quotate in borsa.

La relazione sulla gestione, nel rendere conto dei progetti avviati e realizzati, illustra la politica degli accantonamenti e degli investimenti, con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica della Fondazione, assicurando trasparenza ai profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dalla Fondazione; illustra altresì, in apposita sezione, gli obiettivi di missione perseguiti evidenziando i risultati ottenuti.

Almeno dieci giorni prima della data prevista per l'approvazione, il bilancio, corredato della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione, viene depositato presso la sede della Fondazione.

Entro quattro mesi dal termine dell'esercizio l'Assemblea approva il bilancio consuntivo. La Fondazione assicura con mezzi idonei la pubblicità del bilancio.

NOTA: Il CdA non può fare il bilancio e approvarselo da solo: altro che "assemblea studentesca"!

ARTICOLO 16 - LIQUIDAZIONE

In caso di liquidazione della Fondazione, l'eventuale residuo netto del patrimonio sarà devoluto per opere di utilità sociale a vantaggio della diffusione dei servizi Internet presso le fasce di popolazione a basso reddito.

NOTA: il testo arrivato nella lista terminava di brutto. Ho aggiunto qualcosa al volo.